Dopo una lettura coordinata degli artt. 24 e 62 del D.Lgs.n.150/2009 e l'art. 9 commi 1 e 21 del D.L. 78/2010,.. si può affermare che fino a tutto il 2013 (ora 2014, vedi D.P.R. 4 settembre 2013, n. 122) anche le progressioni di carriera effettuate nell'anno 2012 a seguito concorso pubblico con riserva interna, hanno effetti esclusivamente giuridici e non anche economici, analogamente a quanto previsto per le progressioni orizzontali?
Grazie
D.V.
Il DPR n. 122 non proroga al 2014 il blocco degli effetti economici delle progressioni. Si perviene alla considerazione della perpetuazione del blocco degli effetti economici delle progressioni orizzontali sulla base del tetto al trattamento economico individuale, tetto che è derogato però in caso di mutamento dei compiti. Per cui vi sono forti motivi per dubitare che anche nel 2014 valga il blocco degli effetti economici delle progressioni di carriera.
Arturo Bianco
..quindi se ho ben capito:
- progressioni tra le aree (chiamate anche di carriera o verticali) avvenute nell'arco temporale 2011-2013 grazie alla riserva interna di un concorso pubblico,....hanno effetti solo giuridici fino al 31/12/2013 mentre dal 2014 possono avere effetti anche economici.
- progressioni economiche orizzontali avvenute nell'arco temporale 2011-2013,...hanno effetti solo giuridici, ma nel 2014 possono avere effetti anche economici in caso di mutamento dei compiti.
..è corretto?
Grazie e saluti
D.V.
Le progressioni di carriera e quelle economiche effettuate nel triennio 2011/2013 producono effetti solo giuridici in tale arco temporale. Il DPR 122/2013 non ha prolungato al 2014 il blocco degli effetti economici delle progressioni. Ma ha prolungato per tutto il prossimo anno il tetto al trattamento economico in godimento nel 2010. Gli effetti sulle progressioni di tale disposizione vanno chiariti. A parere di chi scrive proseguirà anche nel 2014 il blocco degli effetti economici delle progressioni orizzontali, mentre si può ritenere rimosso il blocco degli effetti economici delle progressioni di carriera.
Arturo Bianco
Gent.mo Avv. Bianco,
alla luce del suo commento parrebbe che:
un dipendente di un comune inquadrato in cat. “C”, vincitore come interno di un concorso in cui la metà dei posti era riservato agli interni, verrà immediatamente inquadrato in cat. “D”, e percepirà lo stipendio da D?
Ho capito male?
Grazie
A mio avviso per tutto il 2014 sia nel caso di progressioni economiche che di progressioni di carriera effettuate a partire dallo 1.1.2011 non matura il diritto alla differenza di trattamento economico. Tale diritto maturerà a decorrere dalla data di cessazione del blocco (ad oggi dallo 1.1.2015), senza alcun arretrato.
Arturo Bianco
A mio avviso per tutto il 2014 sia nel caso di progressioni economiche che di progressioni di carriera effettuate a partire dallo 1.1.2011 non matura il diritto alla differenza di trattamento economico. Tale diritto maturerà a decorrere dalla data di cessazione del blocco (ad oggi dallo 1.1.2015), senza alcun arretrato.
Arturo Bianco
La ringrazio per la risposta.
Vorrei chiederle però in merito a quanto detto, se il fatto che io abbia dovuto stipulare un nuovo contratto con l'ente, a seguito di vittoria di concorso con riserva e di nuovo livello giuridico da C a D, possa in qualche modo far nascere un obbligo contrattuale di remunerazione per il nuovo livello D.
Oppure anche se di fatto ho stipulato un nuovo contratto, non ha rilevanza e prevale il blocco innanzi citato?
Grazie per l'attenzione.
Il dettato normativo, nella lettura data dalla RGS, preclude la possibilità di erogare la differenza di trattamento economico per le progressioni di carriera ed economiche effettuate negli anni dal 2011 al 2014. Se questa lettura sia corretta e legittima lo diranno i giudici del lavoro ed eventualmente la Corte Costituzionale. Suggerisco agli enti di attenersi comunque ad essa.
Arturo Bianco
Grazie Avvocato Bianco, sempre molto gentile.
Saluti