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Versione completa: ART. 4 CCNL 2000 LIMITI ASSUNZIONI PART TIME
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L'assunzione di lavoratori part-time, fermo restando tutti i vincoli in materia di assunzione, deve rispettare la disposizione contenuta  nell’art.4. della C.C.N.L. 14/9/2000?
Il numero dei rapporti a tempo parziale non può superare il 25 per cento della dotazione organica complessiva di personale a tempo pieno di ciascuna categoria, con esclusione delle posizioni di lavoro di particolare responsabilità preventivamente individuate dagli enti.
Si, le assunzioni in part time non possono superare il tetto del 25% per ciascuna categoria, fatte salve le posizioni di particolare responsabilità preventivamente individuate dall'ente.
La violazione di questa disposizione determina una violazione contrattuale.
Ovviamente le assunzioni devono rispettare i vincoli e le procedure dettati dalla legislazione.
Arturo Bianco
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