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Versione completa: retribuzione posizione segretario
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l’art 41 del CCNL dei Segretari Comunali e Provinciali del 16 maggio 2001 a fissare la voce retributiva variabile del trattamento economico della categoria professionale interessata, denominata retribuzione di posizione (poi adeguata nel suo ammontare dai successivi CCNNLL).
Fatte salve le possibilità di incremento previste dal medesimo contratto di lavoro (commi 4 e 5), la misura della retribuzione di posizione è collegata anche alla classe di appartenenza del comune di servizio di ciascun segretario.
Può quindi verificarsi che un Segretario venga nominato presso un ente di fascia immediatamente inferiore a quella di iscrizione.
Il citato CCNL del 2001 ha disciplinato detta ipotesi nel caso di un Segretario comunale in disponibilità (art. 43 comma due), disponendo che l’interessato abbia diritto a conservare il trattamento economico contrattualmente previsto e, che nel caso di specie, la quota corrispondente alla differenza tra la retribuzione di posizione in godimento e quella prevista per la fascia di appartenenza dell’ente, resti a carico dell’Agenzia Autonoma (oggi ex Agenzia, cui è subentrato il Ministero degli Interni).

Le norme contrattuali, però, non hanno previsto ed espressamente disciplinato il caso in cui si ritrovi nella medesima situazione un Segretario titolare di sede.
Tuttavia possiamo ritenere ragionevole che, in base alle norme che disciplinano lo status dei segretari comunali e provinciali ed ai principi generali del nostro ordinamento, vada esclusa in maniera assoluta la perdita della qualifica posseduta ed in particolare la iscrizione nella fascia di appartenenza (Fascia A nel caso del quesito).
Trattandosi infatti, di norme di salvaguardia della posizione goduta dal segretario al momento della nomina, esse andranno applicate, vuoi che si tratti di un segretario in posizione di disponibilità che di un segretario titolare di sede.
Questo condivisibile indirizzo era stato sostenuto dalla stessa Agenzia Autonoma con la deliberazione n.275/2001.

La lettura del dispositivo non ha tuttavia fugato ad alcuni Comuni i dubbi a riguardo, giacché per la fattispecie attinente al nostro caso (punto 3 lettera c della deliberazione), afferma che gli “oneri relativi alle differenze retributive fra quelle in godimento e quelle previste per la fascia professionale di appartenenza dell’ente inferiore, restano per intero a carico di quest’ultimo”, rimanda a “modalità da stabilirsi in sede di contrattazione collettiva decentrata integrativa di livello nazionale ai sensi degli artt. 4 ss. del CCNL dei segretari comunali e provinciali del 16.05.2001”, di fatto a tutt’oggi non risultano stabiliti.

Quale è la giusta retribuzione di posizione di un Segretario che inizia a prestare servizio presso un ente di fascia immediatamente inferiore a quella di iscrizione ?
La retribuzione di posizione del segretario è quella della fascia a cui appartiene, indipendentemente dal fatto che presti servizio in un comune di fascia inferiore. Gli oneri sono sostenuti dal o dai comuni presso cui presta servizio. Il rinvio a clausole contrattuali non pregiudica la vigenza della disposizione.
Cordiali saluti
Arturo Bianco
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