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Versione completa: Limite temporale nella concessione del part time
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Fermo restando che l’art. 73 c. 1 del DECRETO-LEGGE 25 giugno 2008, n. 112 ha modificato l’art. 1 comma 58 della LEGGE 23 dicembre 1996, n. 662 sostituendo le parole: "avviene automaticamente" con "può essere concessa dall'amministrazione".

Appreso che è facoltà e non obbligo dell’ente la concessione del part time, si chiede se è possibile concederlo solo per un anno in contrasto con quanto previsto dall’art.4 c. 14 CCNL 14.9.00
Previsione del contratto: <<14. I dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale hanno diritto di tornare a tempo pieno alla scadenza di un biennio dalla trasformazione, anche in soprannumero oppure, prima della scadenza del biennio, a condizione che vi sia la disponibilità del posto in organico>>.
Non risulta che sia stato modificato il CCNL nella parte che qui interessa. Pertanto è confermato il dettato dell’articolo 4, comma 14.
Confermo. L'ente può denegare la concessione del part time in presenza di gravi ragioni organizzative o laddove riscontri conflitto di interessi. Ma non può concedere lo stesso per un periodo limitato. Le norme contrattuali non sono state modificate.
Cordiali saluti
Arturo Bianco
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