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Versione completa: Revisione contratto part time
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Art. 16 LEGGE 4 novembre 2010, n. 183

In sede di prima applicazione delle disposizioni introdotte dall’articolo 73 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei princìpi di correttezza e buona fede, possono sottoporre a nuova valutazione i provvedimenti di concessione della trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale già adottati prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008.

Quesito

Aver messo prima del 23 maggio 2011 una scadenza al contratto part time concesso prima del 25 giugno 2008 può esser considerato una nuova valutazione del provvedimento di concessione della trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale?
Se l'ente ha spostato la scadenza di un contratto part time successivamente alla entrata in vigore del decreto legge n. 112/2008 ha autorizzato lo stesso e quindi non è legittimato a rivedere tale rapporto per trasformarlo autoritativamente in rapporto a tempo pieno.
Cordiali saluti
Arturo Bianco
Si riformula il quesito per chiarire meglio.

Con la frase “sottoporre a nuova valutazione i provvedimenti di concessione” cosa voleva dire il legislatore?

Che prima dello scadere del 23 maggio 2011 l’ente poteva mettere una data di scadenza ai contratti part time?
(Cosa che ad avviso di chi scrive sembra non sia possibile visto che la normativa di fonte contrattuale e di fonte legislativa non impone alcuna limitazione temporale al contratto part time).

Oppure, visto che il legislatore aggiunge “nel rispetto dei princìpi di correttezza e buona fede, possono sottoporre a nuova valutazione i provvedimenti di concessione della trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale”, voleva dire che se mancano i presupposti per continuare a concederlo l’ente aveva la possibilità di recedere dal contratto part time entro il 23 maggio 2011?
ll legislatore voleva dire che le PA potevano entro la data prevista rivedere i provvedimenti con cui avevano concesso prima dell'entrata in vigore del DL n. 112/2008. Prima di tale data le PA non potevano infatti rigettare le domande di part time per esigenze di ufficio, ma solamente posporle fino a 6 mesi; con tale disposizione le PA possono rigettare per gravi ragioni di ufficio le domande. Da qui per par condicio la possibilità di rivedere i part time già concessi.
Cordiali saluti
Arturo Bianco
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