Nel mio comune, come in tanti altri, a seguito dei pensionamenti non integrati con nuovo personale, siamo diventati meno del necessario.
E' possibile con le vigenti normative mantenere in servizio un dipendente prossimo ai 67 anni ( ha usufruito dei 2 anni facoltativi) che ha solo 32 anni di contributi? Sento parlare di proposte di allungamento del periodo lavorativo o, con riferimento alla legge 214/11 e circolare esplicativa n. 2 del Ministero della Funzione pubblica, di possibilità di rimanere in servizio fino al raggiungimento dei 35 anni contributivi. Ringrazio per i suggerimenti che vorrete darmi.
Partiamo dalla circolare n. 2 del Dipartimento della Funzione Pubblica, quando - al punto 3 - scrive:
"... il comma 20 dell'art. 24 prevede: ...l'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 72 del decreto-legge 25/6/2008 n. 112,.. con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento a decorrere dall' 1/01/2012,.. tiene conto della rideterminazione dei requisiti di accesso come disciplinato dal presente articolo..."
In particolare, dopo la riforma, il trattenimento in servizio deve essere valutato secondo il momento temporale in cui è maturato il diritto alla pensione di vecchiaia - intendendo come tale la data del "collocamento a riposo d'ufficio" -
Se tale requisito (65età + 20servizio) era raggiunto entro il 2011 il dipendente, al compimento del 65° anno di età, doveva essere collocato a riposo, fatto salvo l'ulteriore trattenimento in servizio di un biennio (max 2 anni, anche solo 1 mese) e, quindi, non oltre il compimento del 67° anno! (biennio concediblie a chi non non possedeva i 20 anni di servizio, ma comunque max 2 anni anche se non venivano raggiunti i 20)
Dal 1/01/2012 il collocamento a riposo d'ufficio avverrà a 66 anni (2013 = 66 anni e 3 mesi), con possibilità di trattenimento di - massimo - un biennio, cioè fino al 68° anno (2013= 68 anni e 3 mesi) - ovviamente nel corso del 2012 e del 2013 saranno collocati a riposo coloro che, trattenuti per la concessione del biennio, compiranno 67 anni, perchè ne avevano 65 prima del 2011
La nuova riforma.
per chi raggiungeva il requisito entro il 31/12/2011.. pur prevedendo che permangano i previgenti requisiti...relativi all'accesso e alla decorrenza di pensione..introduce, invece, un nuovo sistema di calcolo (pro rata dal 1/1/2012)..
ulteriormente, dovrà essere soddisfatto anche il trattamento minimo (inteso come importo)... da questi si prescinde al compimento del 70° anno..
Detto questo si evince che l'Amministrazione potrà derogare dal collocamento a riposo d'ufficio qualora l'assegno di riposo non soddisfi l'importo minimo richiesto (dovrà essere superiore a 1,5 volte l'assegno sociale)
Infine, dal 01/01/2012 viene meno il concetto di massima anzianità contributiva, divenendo inapplicabili le disposizioni previgenti che consento al dipendente di proseguire il servizio sino al raggiungimento dell'importo massimo di pensione.
L'Amministrazione, dall'anno 2012, pertanto, potrà accedere alla risoluzione unilaterale al compimento di 42 anni e 1 mesi di servizio (uomini) e 41 anni e 1 mesi (donne).
Requisiti che dovranno adeguarsi alle nuove tabelle... 2013 = 42 anni e 5 mesi per gli uomini e 41 anni e 5 mesi per le donne)
Si potrà andare in deroga qualora il dipendente, non raggiungendo i 62anni di età, pur con 41/42 di servizio..., vedrebbe "decurtato" il suo assegno per via della penalità per gli anni mancanti ai 62 di età
Deve essere, altresì, menzionato il principio di discrezionalità nella concessione del trattenimento in servizio...
Nel caso indicato non sembra possibile concedere un ulteriore trattenimento in servizio.
Infatti, se tale dipendente è prossimo ai 67 anni, si presume ne avesse 65 entro il 31/12/2011... e possedendo 32 anni di contributi soddisfa il requisito minimo dei 20 di servizio richiesti per l'accesso al trattamento di pensione di vecchiaia
Se non è possibile mantenere in servizio, quali altre forme esistono per non creare problemi al servizio? E' possibile, giustificando con la mancanza di personale e il carico eccessivo, nonchè la difficoltà nel poter sostituire la collega con altri dipendenti essendo, il servizio contabile sostanzialmente tecnico, intraprendere rapporti di collaborazione o consulenza a costi decisamente contenuti? La collega mi riferisce che il D.Lgs. 165/01 offre questa possibilità. Grazie
Occorre immediatamente fare una precisazione. Una novità contenuta nel dl 95/2012 è il divieto per le amministrazioni pubbliche di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti, già appartenenti ai ruoli delle stesse amministrazioni e collocati in quiescenza, che abbiano svolto, nel corso dell’ultimo anno di servizio, funzioni e attività corrispondenti a quelle oggetto dello stesso incarico di studio e di consulenza (art. 5, comma 9).
Fatta questa premessa, occorre valutare se:
- vi sia la possibilità di utilizzare l’articolo 76, comma 7, del d.l. n. 112/2008 (assunzioni a tempo indeterminato): “È fatto divieto agli enti nei quali l’incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 50 per cento delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale; i restanti enti possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite del 40 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell’anno precedente”.
- per quanto concerne le assunzioni a tempo determinato, se si può utilizzare il comma 28 del D.L. 78/2010: “fermo quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell’anno 2009”
Gli articoli richiamati nel comma 28 riguardanti il D.lgs n. 165/2001 riguardano le assunzioni di lavoratori a termine.
Se le dimensioni dell’Ente sono particolarmente ridotte, suggerisco anche di porre un quesito specifico alla Corte dei Conti regionale, rappresentando la situazione e l’impossibilità di reperire il personale mancante da altri settori e chiedendo quindi la possibilità di procedere ad assunzione, qualora non si possano rispettare le condizioni richiamate nelle suddette disposizioni normative.
Concludendo ricordiamoci sempre che non possono procedere ad alcuna assunzione gli enti che:
a) non hanno effettuato la rideterminazione della dotazione organica nel triennio precedente (art. 6, comma 6, del D.Lgs. 165/2001);
b) non hanno effettuato la ricognizione delle eventuali eccedenze di personale (art. 33, comma 2, del D.Lgs. 165/2001, come modificato di recente dalla Legge di stabilità per il 2012);
c) hanno un rapporto tra spese di personale e spesa corrente superiore al 50% (art. 76, comma 7, del D.L. 112/2008 e successive modificazioni);
d) i restanti enti possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite del 40 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente ((art. 76, comma 7, del D.L. 112/2008 e successive modificazioni);
d) non hanno approvato il Piano triennale di azioni positive in materia di pari opportunità (art. 48, comma 1, del D.Lgs. 198/2006);
e) non hanno ridotto le spese di personale rispetto all’anno precedente (art. 1, comma 557-ter della legge 296/2006);
f) non hanno rispettato il patto di stabilità interno nell’anno precedente (art. 76, comma 4, D.L. 112/2008);
g) non hanno adottato il Piano della Performance (art. 10, comma 5, D.lgs. 150/2009).
Non sono esperto in questioni previdenziali. Ricordo che comunque il trattenimento in servizio fino a 67 anni di età costituisce una nuova assunzione e come tale è soggetta ai vincoli alle assunzioni.
Ricordo in aggiunta che l'approvazione del piano delle performance non costituisce negli enti locali condizione per potere procedere alla assunzione di personale in quanto il piano delle performance non è obbligatorio per gli enti locali e, a partire dal DL n. 95/2012, le sue finalità sono soddisfatte dal PEG.
Cordiali saluti
Arturo Bianco