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Versione completa: Decurtazione ex art. 71 c. 1 del D.L. n. 112/2008
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Sul n. 5 di maggio 2009 di “Pubblico impiego” si leggeva:
“ … al personale degli enti locali non si taglia il trattamento accessorio neppure per i periodi di convalescenza successivi a ricoveri ospedalieri, come chiarito in via interpretativa dalla Funzione pubblica …”

Quesito:

la stessa regola vale anche in caso di degenza post intervento chirurgico effettuato in struttura privata?

Leggendo la circolare del Ministero della Funzione Pubblica, a sommesso parere dello scrivente, si ritiene che non ci sia differenza tra la struttura pubblica o privata. Questo perche il ministero indica le modalità di comunicazione della malattia nel caso di struttura privata (vedere ultima parte della circolare)

<<Al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Direzione Generale per i servizi interni
Divisione IV - Settore V
ROMA

Al Ministero dell'economia e delle finanze
Dipartimento RGS/IGOP
ROMA

e p.c. Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni
ROMA

OGGETTO: trattamento economico spettante nei periodi di convalescenza post ricovero - applicazione dell'art. 71, comma 1, secondo periodo, del d.l. n. 112 del 25 giugno 2008 convertito in legge n. 133 del 6 agosto 2008.

Si fa riferimento alla lettera del 7 ottobre 2008, con la quale si è posto un quesito circa il trattamento economico spettante nei giorni di assenza dovuti a convalescenza post ricovero. Nella nota, in primo luogo, si chiede di conoscere se, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 71 del d.l. n. 112 del 25 giugno 2008, contenente nuove norme in materia di assenze per malattia e per permessi retribuiti, sia ancora applicabile la disciplina di cui all'art. 21 comma 7 lettera a) del CCNL del 16 maggio 1995 come modificato dall'art. 6 del CCNL integrativo del 16 maggio 2001.

In proposito, secondo l'espressa previsione contenuta nel secondo periodo del comma 1 dell'art. 71 suddetto, nel caso di ricovero ospedaliero è fatto salvo "il trattamento più favorevole eventualmente previsto dai contratti collettivi o dalle specifiche normative di settore".

Ad avviso dello scrivente, il rinvio dinamico alla previsione dei contratti collettivi non riguarda in senso stretto soltanto i giorni di ricovero, ma concerne il regime più favorevole previsto per le "assenze per malattia dovute (…) a ricovero ospedaliero", con ciò comprendendo anche l'eventuale regolamentazione più vantaggiosa inerente il post ricovero.

Pertanto, ad avviso dello scrivente, nel caso di ricovero ospedaliero e per il successivo periodo di convalescenza post ricovero, al dipendente del comparto ministeri compete anche la corresponsione dell'indennità di amministrazione, come previsto dal CCNL (art. 21 comma 7 lettera a del CCNL del 16 maggio 1995 come modificato dall'art. 6 del CCNL integrativo del 16 maggio 2001).

Per quanto riguarda il secondo quesito, relativo alle modalità di certificazione dell'assenza per ricovero in struttura privata, in linea con quanto enunciato nella circolare n. 7 del 2008, si ritiene che nel caso di assenze superiori a dieci giorni e dopo il secondo evento di malattia nel corso dell'anno solare l'assenza debba essere giustificata mediante certificazione di struttura sanitaria pubblica o del medico convenzionato con il SSN.Considerato il carattere economico della questione, al Ministero dell'economia e delle finanze in indirizzo è chiesto di far conoscere entro breve termine il proprio eventuale diverso avviso rispetto a quanto rappresentato.IL CAPO DIPARTIMENTO
Antonio Naddeo
Si conferma che non si deve provvedere alla decurtazione del trattamento economico accessorio per le assenze per convalescenza successiva ad un ricovero ospedaliero. Non vi sono differenze di sorta tra ricoveri in strutture ospedaliere pubbliche e ricoveri in strutture ospedaliere private.
Cordiali saluti
Arturo Bianco
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