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Versione completa: Straordinario delle posizioni organizzative
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ART. 14 C. 4 CCNL 01.04.99
Lavoro straordinario



4. A decorrere dal 31.12.1999, le risorse destinate nel medesimo anno al pagamento dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario sono ridotte nella misura del 3 % ed il limite massimo annuo individuale per le medesime prestazioni è rideterminato in 180 ore. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente comma, confluiscono nelle risorse di cui all'art.15 con prioritaria destinazione al finanziamento del nuovo sistema di classificazione del personale.

Quesito



Il limite massimo delle prestazioni straordinarie di 180 ore vale anche per le posizioni organizzative?
Occorre preliminarmente richiamare l'art. Art. 4 <<Durata massima dell'orario di lavoro>> del d.lgs n. 66/2003, il quale recita:

"1. I contratti collettivi di lavoro stabiliscono la durata massima settimanale dell'orario di lavoro.

2. La durata media dell'orario di lavoro non puo' in ogni caso superare, per ogni periodo di sette giorni, le quarantotto ore, comprese le ore di lavoro straordinario.

3. Ai fini della disposizione di cui al comma 2, la durata media dell'orario di lavoro deve essere calcolata con riferimento a un periodo non superiore a quattro mesi.

4. I contratti collettivi di lavoro possono in ogni caso elevare il limite di cui al comma 3 fino a sei mesi ovvero fino a dodici mesi a fronte di ragioni obiettive, tecniche o inerenti all'organizzazione del lavoro, specificate negli stessi contratti collettivi.

5. In caso di superamento delle 48 ore di lavoro settimanale, attraverso prestazioni di lavoro straordinario, per le unita' produttive che occupano piu' di dieci dipendenti il datore di lavoro e' tenuto a informare, alla scadenza del periodo di riferimento di cui ai precedenti commi 3 e 4, la Direzione provinciale del lavoro - Settore ispezione del lavoro competente per territorio. I contratti collettivi di lavoro possono stabilire le modalita' per adempiere al predetto obbligo di comunicazione".
Dal momento che l'articolo 14 del CCNL 1/4/99 fissa il limite di 180 ore, si ritiene che lo stesso valga anche per le Posizioni Organizzative
Per i titolari di posizione organizzativa non opera il tetto individuale al lavoro straordinario, così come lo stesso non opera per i dirigenti. I titolari di posizione organizzativa, come noto, non percepiscono compensi per il lavoro straordinario. Sulla base delle previsioni di cui al DLgs n. 66/2003 in molti dubitiamo che il tetto alle 48 ore medie settimanali nell'arco di un quadrimestre operi per le posizioni organizzative.
Cordiali saluti
Arturo Bianco
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