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Versione completa: partecipate e limiti
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La sentenza della Corte Costituzionale n.148/2012 estende l'applicabilità dell'art.14 comma 32 del DL 78/2010 a tutte le società partecipate (cioè a prescindere dall'oggetto e dai servizi svolti). In
tale decisione, infatti, la Consulta non solo sostiene la costituzionalità della norma ma in un certo senso la rafforza ritenendola capace di incidere in modo permanente sul diritto societario e quindi destinataria di tutte le società, Su tale orientamento interpretativo è la recentissima Deliberazione n.10/2013/PAR della Corte dei Conti Sezione del controllo per la Regione Sardegna. Per il giudice contabile la norma oggetto del parere si configura come una vera e propria sanzione nei confronti degli enti locali le cui società partecipate:
-non presentino bilanci in utile negli ultimi tre esercizi;
-abbiano subito riduzione di capitale conseguenti a perdite di bilancio;
-abbiano subito riduzioni di capitale conseguenti a perdite di bilancio, per effetto delle quali il Comune abbia proceduto al ripiano delle perdite medesime.
Altra diversa intepretazione potrebbe essere: la sentenza della Corte Costituzionale n.199/2012 ha abrogato l'art. 4 del DL n.138/2011 conv. dalla L. n.148/2011. Tale dichiarazione di llillegittimità costituzionale comporta che l'affidamento diretto ad una società in house deve avvenire in conformità alle regole del diritto europeo per rispettare la volontà espressa dalla consultazione referendaria del giugno 2011 ( Corte dei Conti sez. contr. Basilicata, 20 settembre 2012 del. N. 173/2012/PAR).
L'abrogazione del sopra citato art. 4 del DL 138/3 e, quindi l'espunzione dal nostro ordinamento dell'espresso richiamo all'art. 14 comma 32 comporta che la prima disposizione non puo' più essere riferita alle società a partecipazione pubblica che producono servizi locali. Secondo questo secondo approccio interpretativo un ente locale, quando è anche con popolazione inferiorea 30.000, prima di affidare la gestione di un servizio pubblico locale in via diretta ad una propria società dovrebbe valutare soltanto se sussistono i requisiti previsti dall'ordinamento europeo in tema di affidamenti in house. In coerenza con l'art. 34 comma 20 del Dl 179/2012 convertiro con modifiche dalla L.221/2012.
In conclusione un Comune come il nostro con meno di 30.000 abitanti puo' continuare a mantenere una sua partecipata solo perché possiede i requisiti dell'in house providing o deve rispettare anche i limiti tre condizioni sopra evidenziate) dell'art. 14, comma 32 del DL 78/2012 ?
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