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Versione completa: Durata massima dell'orario
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Art.38 c. 6 CCNL 14/9/2000
Lavoro straordinario

6. La prestazione individuale di lavoro a qualunque titolo resa non può, in ogni caso, superare, di norma, un arco massimo giornaliero di 10 ore.

Quesito

La prestazione individuale di lavoro deve, in ogni caso, essere distribuita in un arco massimo giornaliero di 10 ore, compresi pausa e straordinario?

Esempio:
se il dipendente timbra il cartellino al mattino alle ore 8:00, l’ultima timbratura della giornata deve essere effettuata entro le ore 18:00?
La norma contrattuale fissa in 10 ore la durata massima della giornata di lavoro. Non è affatto detto che tale durata debba essere continua, l'orario può anche essere spezzato. La violazione di questa disposizione non prevede la irrogazione di una specifica sanzione.
Sulla base del DLgs n. 66/2003 (norma la cui violazione è sanzionabile da parte degli ispettori del lavoro) occorre garantire una pausa tra la cessazione dell'orario e la ripresa di almeno 8 ore, dal che se ne ricava che la giornata di lavoro potrebbe avere anche una durata più lunga. Lo stesso provvedimento fissa non su base giornaliera la durata massima dell'orario di lavoro (48 ore la settimana calcolate sulla base di un quadrimestre)
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