Una prima e superficiale lettura del d.l. riguardo all'anticipazione da chiedere a Cdp per il pagamento dei debiti, mi porta a riflettere sulla sistemazione contabile dell'operazione; i debiti sono riportati tra i residui conservati al 01/01/13, ma, l'anticipazione che si intende chiedere per il loro pagamento come deve essere imputata nel bilancio 2013? Deve essere inserito apposito stanziamento nel titolo V? Se così fosse, l'equilibrio di bilancio vuole il corrispondente stanziamento in uscita: come si giustifica, invece, il pagamento dei residui con tale anticipazione? Ho molta confusione, sicuramente ragionandoci sopra, arriverò alla conclusione; se avete già risposte, riceverle sarà cosa gradita. Grazie
A mio avviso l'anticipazione, essendo imputata al 2013, deve prevedere le poste in uscita per lo stesso esercizio al titolo I e II se si riferisce a pagamenti di debiti relativi alla parte corrente e conto capitale (o a una di esse). bisognerebbe poi ricordarsi di eliminare i residui in sede di riaccertamento, con causale del tipo "eliminazione da DL 35/2013. la titolo terzo della spesa invece, dall'anno prossimo va inserita la sorta capitale per l'anticipazione contratta. spero di aver dato un'interpretazione corretta. Ma comunque sono ben accetti tutti i suggerimenti del caso.
ANCHE SE NON APPARE DEL TUTTO CONDIVISIBILE, PER I SUOI EFFETTI PROSPETTICI SULL'EQUILIBRIO CORRENTE DEI BILANCI DEI SUCCESSIVI 30 ANNI, LA SOLUZIONE E' OFFERTA DALLE FAQ DELL'IFEL (VISUALIZZABILI SUL SITO WEB
http://www.fondazioneifel.it/) DI CUI QUI DI SEGUITO SI RIPORTA IL TESTO: "D. Come si deve procedere, in sede di contabilità finanziaria, qualora si voglia procedere all’accensione del prestito trentennale con la CDP?
R. In contabilità finanziaria si registra, per pari importo, l’anticipazione al titolo V dell’entrata e al titolo III della spesa."
FORSE LA SOLUZIONE MIGLIORE, ANCHE SE UN PO' TROPPO "ARTICOLATA" E' QUELLA DI "marraffino_michele" ... IN OGNI CASO ATTENDEREI UN'INTERPRETAZIONE UFFICIALE.
SECONDO IL MIO MODESTO PARERE LA SOLUZIONE NON E' FACILE DA TROVARE (E FORSE NON C'E'?!) PERCHE' LA NORMA NON E' ADATTA E/O ADATTABILE (E NON E' PENSATA) PER GLI EE.LL. O MEGLIO NON NE CONSIDERA GLI EFFETTI SUL BILANCIO DI COMPETENZA ... E SICURAMANTE NON SAREBBE LA PRIMA VOLTA CHE CIO' ACCADE!!!
Nella risposta della IFEL l'entrata è prevista al titolo V e la spesa al titolo III; mi chiedo: se paghiamo al titolo terzo, gli importi conservati a residuo passivo in quanto riferiti a debiti certi al 31/12/2012 che fine fanno? Cancellarli con il rendiconto 2013 porterebbe risultati di amministrazione non veritieri. Quindi?
ANCHE IL MEF (con propria nota di chiarimento prot.n.36140 del 07/05/13 indirizzata alla Cassa dd.pp.) CONFERMA L'INTERPRETAZIONE DELL'IFEL E SPECIFICA LE SINGOLE ALLOCAZIONI CONTABILI (ENTRATA: TITOLO III, CODICE SIOPE 5311 - SPESA: TITOLO III, CODICE SIOPE 3311).
BISOGNA SPECIFICARE PERO' CHE I PAGAMENTI VANNO FATTI SUI RR.PP. RELATIVI ALLE SOMME "SBLOCCATE" (TITOLI I E II) E NON SUL TITOLO III, DOVE, INVECE, IN BASE ALLA CENNATA INTERPRETAZIONE "andrebbero" PAGATE ANNO PER ANNO LE QUOTE DI CAPITALE DEL PRESTITO TRENTENNALE CDP (oppure, piu' correttamente, secondo me, dove andrebbero "stornate" - cioè eliminate dai residui passivi per 1/30 all'anno - le predette quote annuali di capitale da iscrivere ex lege nell'equlibrio corrente dei vari bilanci dell'ente per 30 anni, insieme alle quote interessi relative).
PER LE ULTERIORI OSSERVAZIONI SULLA CORRETTEZZA DI QUESTA INTERPRETAZIONE CONTABILE SI RINVIA AL MSG PRECEDENTE.
Se l'incasso viene registrato con vincolo 01 ( mutui ) i pagamenti di spese correnti saranno fatti senza vincolo e quelli di spese in c/capitale con il vincolo relativo alla fonte di entrata che può essere Regione- stato o altro. Il pagamento con lo stesso vincolo 01, dovrebbe essere riferito al rimborso della quota capitale dell'anticipazione ricevuta. Giusto? Mi chiedo: se un ente è in forti difficoltà finanziarie ed ha utilizzato entrate con vincolo di destinazione per il pagamento di spese correnti oltre il limite previsto dall'art. 195 del TUEL, può comunque pagare con l'anticipazione chiesta e ricevuta ex D.L. 35/13 o, è preferibile restituire i fondi a CdP?
Prescindendo dalla codifica convenzionale del vincolo (01), il ragionamento è corretto fino alla locuzione "Giusto?".
L'utilizzo per cassa di entrate con vincolo di destinazione per il pagamento di spese correnti oltre il limite previsto dall'art. 195 tuel (ovvero oltre il tetto dell'anticipazione di tes. ex art.222 tuel) non è assolutamente consentito, per cui con i primi introiti liberi da vincolo bisogna rientrare nei limiti ... e per assurdo bisogna bloccare tutti i pagam. fino a quando non si rientra nei predetti limiti, altrimenti si potrebbe incorrere in un illecito contabile quale la "distrazione dal vincolo".
Non ritengo utile invece restituire i fondi alla CdP ... perché altrimenti che li abbiamo chiesti a fare? Se li abbiamo chiesti, li dobbiamo utilizzare interamente!
Quindi, con l'anticipazione di liquidità CdP bisogna fare i pagamenti (titoli I e/o II) previsti (per spazi e per altre finalità) e poi rendicontarli entro 45 gg alla cassa dd.pp.; inoltre, per incrementare i pagamenti il dl 35/13 e il dl 54/13 ci danno la possibilità di aumentare (fino al 30/09) notevolmente i limiti dell'a.t. (fino a 5/12 + quota imu acconto ex allegato a del dl 54/13).