PAWEB Forum

Versione completa: spesa del personale
Attualmente stai guardando una versione ridotta del contenuto. Per vedere [b]la[/b] versione completa, clicca qui
La Corte dei Conti, nella richiesta di chiarimenti al questionario sul rendiconto di gestione 2010, ha rilevato che, a seguito di una rettifica fatta nelle componenti da escludere nella determinazione della spesa del personale ai sensi del c. 557 art. 1 L. 296/02 nell'anno 2009, l'ammontare della stessa risulta nel 2010 inferiore al 2009, ma superiore a quella del 2008. In altre parole: 2008 € 1.472.075, 2009 € 1.566.025 ( rideterminato rispetto ad € 1.431.125), 2010 € 1.526.405.
E' sufficiente rispondere che, in ogni caso non ci sono state assunzioni sia nel 2009 che nel 2010? A cosa posso appellarmi? Grazie
Anch'io ho ricevuto simili rilevi sul rendiconto 2010 e debbo dire che ormai si rasenta la follia giuscontabile e ... spesso si travalicano anche le norme dei legge ...! Inoltre, il contrasto tra i vari pareri e' sempre piu' forte!
Comunque non so se è sufficiente rispondere nel modo proposto ... ma sicuramente fino al 31/12/2010 (ndr.: il 557-ter entra in vigore dal 1/1/2011) per assumere bastava (tra gli altri cavilli richiesti in progress dal legislatore, come piano delle performance, azioni positive, eccetera) avere una incidenza minore del 50% ed avere rispettato il patto.
Fino a tale data non solo non erano acclarate le modalità di riduzione delle spesa del personale (o l'aggregato contabile di riferimento e le esclusioni possibili) ma nemmeno c'era la sanzione del divieto di assunzione in caso di mancata riduzione delle spese rispetto all'anno precedente.
Quindi, solo se fossero state fatte assunzioni nel 2011, in presenza di spese del pers. 2010 maggiori del 2009, queste assunzioni sarebbero state illegittime.
Saluti e buon lavoro a tutti in prima linea e ... tenete duro ... perche' il ns mestiere non solo non e' compreso da chi ci "guarda" ma si fa sempre piu' difficile!!!!!!!!!!!!!!!
Il mancato rispetto del tetto alla spesa del personale determina a decorrere dal 2010 la sanzione del divieto di effettuare assunzioni di personale a qualsiasi titolo. Per cui si entra nell'ambito delle possibili sanzioni se non è stato rispettato tale tetto.
Ricordo che non è necessario avere adottato il piano delle performance (che peraltro negli enti locali sulla base del DL n. 174/2010 è il PEG) in quanto tale disposizione del DLgs n. 150/2009 non è tra quelle applicabili agli enti locali.
Arturo Bianco
Referenza dell'URL