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Versione completa: Quota  limitata di progressioni                      
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Art. 23 c. 2 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150

Progressioni economiche

2. Le progressioni economiche sono attribuite in modo selettivo, ad una quota limitata di dipendenti, in relazione allo sviluppo delle competenze professionali ed ai risultati individuali e collettivi rilevati dal sistema di valutazione.

Quesito

La norma sopra citata dice che le progressioni orizzontali possono essere attribuite “ad una quota limitata di dipendenti”. Tale disposizione è già applicabile o lo sarà dopo la sottoscrizione del futuro contratto nazionale?
La limitazione delle progressioni orizzontali ad una quota limitata di dipendenti è operativa. Peraltro essa, nella lettura Aran, è un mero rafforzamento delle regole contenute nei CCNL regioni ed enti locali. Si deve infatti considerare che le disposizioni contrattuali in vigore non consentivano ai dipendenti pubblici di beneficiare di tale istituto in misura massiccia, contrariamente a quanto praticato in via di fatto nella stragrande maggioranza degli enti locali. Con conseguenze di illegittimità e maturazione di responsabilità in capo al/ai dirigenti che hanno violato la limitazione contrattuale.
Arturo Bianco
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