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Versione completa: Riposo compensativo in periodo elettorale
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Art. 16 ccnl 05/10/2001

Integrazione della disciplina del lavoro straordinario elettorale
1. All’art.39 del CCNL successivo a quello dell’1.4.1999 sottoscritto il 14.9.2000 è aggiunto il seguente comma 3:
“3. Il personale che, in occasione di consultazioni elettorali o referendarie, è chiamato a prestare lavoro straordinario nel giorno di riposo settimanale, in applicazione delle previsioni del presente articolo, oltre al relativo compenso, ha diritto anche a fruire di un riposo compensativo corrispondente alle ore prestate. Il riposo compensativo spettante è comunque di una giornata lavorativa ove le ore di lavoro straordinario effettivamente rese siano quantitativamente maggiori di quelle corrispondenti alla durata convenzionale della giornata lavorativa ordinaria. In tale particolare ipotesi non trova applicazione la disciplina dell’art.24, comma 1, del presente contratto. La presente disciplina trova applicazione anche nei confronti del personale incaricato di posizioni organizzative”.


Quesito

Alla luce della norma sopra citata, si ha diritto a fruire del riposo compensativo se lo straordinario è stato effettuato nella sola domenica delle elezioni (24 febbraio 2013), oppure si ha diritto per tutte le 13 domeniche rientranti nel periodo (previsto dal DPR 22 dicembre 2012, n. 226 entrato in vigore il 24/12/2012) che va dal 24 dicembre 2012 al 25 marzo 2013?
Il diritto al riposo compensativo è previsto per tutte le domeniche o i giorni festivi compresi nel periodo elettorale in cui il dipendente abbia svolto le proprie prestazioni lavorative in regime di straordinario elettorale. Esso non è limitato a parere di chi scrive solamente al giorno di svolgimento delle elezioni.
Arturo Bianco
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