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Versione completa: Piani di razionalizzazione e fasce di merito
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art. 16 c. 5 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98

5. In relazione ai processi di cui al comma 4, le eventuali economie aggiuntive effettivamente realizzate rispetto a quelle già previste dalla normativa vigente, dall'articolo 12 e dal presente articolo ai fini del miglioramento dei saldi di finanza pubblica, possono essere utilizzate annualmente, nell'importo massimo del 50 per cento, per la contrattazione integrativa, di cui il 50 per cento destinato alla erogazione dei premi previsti dall'articolo 19 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150…

Quesito

Alla luce della norma sopra citata, la metà dei risparmi devoluti alla contrattazione integrativa deve essere sempre distribuita sulla base del sistema di valutazione per «fasce di merito», o questo si applicherà a partire dalla tornata di contrattazione collettiva successiva a quella relativa al quadriennio 2006-2009, come previsto dall’art. 6, comma 1, del decreto legislativo 1 agosto 2011, n. 141?
La norma del DL n. 98/2011 sui cd piani di razionalizzazione, per previsione esplicita contenuta nella stessa disposizione e nel testo del DLgs cd correttivo della legge Brunetta è immediatamente applicabile e non è rinviata alla entrata in vigore del nuovo contratto nazionale di lavoro.
Arturo Bianco
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