28-02-2013, 19:41
art. 16 c. 5 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98
5. In relazione ai processi di cui al comma 4, le eventuali economie aggiuntive effettivamente realizzate rispetto a quelle già previste dalla normativa vigente, dall'articolo 12 e dal presente articolo ai fini del miglioramento dei saldi di finanza pubblica, possono essere utilizzate annualmente, nell'importo massimo del 50 per cento, per la contrattazione integrativa, di cui il 50 per cento destinato alla erogazione dei premi previsti dall'articolo 19 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150…
Quesito
Alla luce della norma sopra citata, la metà dei risparmi devoluti alla contrattazione integrativa deve essere sempre distribuita sulla base del sistema di valutazione per «fasce di merito», o questo si applicherà a partire dalla tornata di contrattazione collettiva successiva a quella relativa al quadriennio 2006-2009, come previsto dall’art. 6, comma 1, del decreto legislativo 1 agosto 2011, n. 141?
5. In relazione ai processi di cui al comma 4, le eventuali economie aggiuntive effettivamente realizzate rispetto a quelle già previste dalla normativa vigente, dall'articolo 12 e dal presente articolo ai fini del miglioramento dei saldi di finanza pubblica, possono essere utilizzate annualmente, nell'importo massimo del 50 per cento, per la contrattazione integrativa, di cui il 50 per cento destinato alla erogazione dei premi previsti dall'articolo 19 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150…
Quesito
Alla luce della norma sopra citata, la metà dei risparmi devoluti alla contrattazione integrativa deve essere sempre distribuita sulla base del sistema di valutazione per «fasce di merito», o questo si applicherà a partire dalla tornata di contrattazione collettiva successiva a quella relativa al quadriennio 2006-2009, come previsto dall’art. 6, comma 1, del decreto legislativo 1 agosto 2011, n. 141?