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Versione completa: Licenziamento per voto insufficiente
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Art. 55 quater comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
2. Il licenziamento in sede disciplinare e' disposto, altresi', nel caso di prestazione lavorativa, riferibile ad un arco temporale non inferiore al biennio, per la quale l'amministrazione di appartenenza formula, ai sensi delle disposizioni legislative e contrattuali concernenti la valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche, una valutazione di insufficiente rendimento e questo e' dovuto alla reiterata violazione degli obblighi concernenti la prestazione stessa, stabiliti da norme legislative o regolamentari, dal contratto collettivo o individuale, da atti e provvedimenti dell'amministrazione di appartenenza o dai codici di comportamento di cui all'articolo 54.

Quesito

Alla luce della norma sopra citata,può un ente decidere il licenziamento di un dipendente sulla base degli esiti del sistema di valutazione?
Gli esiti, ovviamente ampiamente negativi, della valutazione devono essere riferiti ad un arco pluriennale, che non deve essere inferiore al biennio. Questo è il presupposto, necessario ma non sufficiente. Dopo di che occorre che vi sia una motivazione specifica: "valutazione di insufficiente rendimento e questo e' dovuto alla reiterata violazione degli obblighi concernenti la prestazione stessa, stabiliti da norme legislative o regolamentari, dal contratto collettivo o individuale, da atti e provvedimenti dell'amministrazione di appartenenza o dai codici di comportamento". Solo a queste condizioni si può dare luogo al licenziamento per insufficiente rendimento.
Arturo Bianco
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