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Versione completa: Obbligo di regolamento degli uffici e servizi
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Art. 89 c. 1 del DECRETO LEGISLATIVO 18 agosto 2000, n. 267

Gli   enti  locali  disciplinano,  con  propri  regolamenti,  in conformita'  allo  statuto, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi,   in   base   a   criteri  di  autonomia,  funzionalita'  ed economicita'  di  gestione  e  secondo principi di professionalita' e responsabilita'.

La Legge regionale del Piemonte del 17 febbraio 2010, n. 3 all'art. 28 (Enti attuatori e gestori del patrimonio di edilizia sociale) dice:

“… Le ATC sono enti pubblici di servizio, non economici, ausiliari della Regione, con competenza estesa al territorio delle rispettive province o, nel rispetto dei principi contenuti nel decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) delle aree diversamente individuate con deliberazione del Consiglio regionale …”


Quesito

L’art. 89 c. 1 del TUEL, riportato in premessa, vale anche per le ATC - enti attuatori e gestori del patrimonio di edilizia sociale?
Le ATC devono dotarsi del regolamento degli uffici e servizi o esiste qualche deroga per questi enti?

LA legge regionale del Piemonte dispone l'applicazione alle ATC del DLgs n. 267/2000. Di conseguenza in tale ambito si deve considerare compreso anche l'obbligo di adozione del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
Arturo Bianco
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