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Versione completa: Vincoli del fondo
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In un comune il fondo del 2010 è pari a 10.000 euro.
Nel 2012 il fondo deve essere decurtato di 1000 euro per avvenuta cessazione di personale.

Quesito

Nel 2013, non essendoci alcuna cessazione di rapporto di lavoro, il fondo può di nuovo arrivare alla cifra di 10.000 euro, attraverso il finanziamento di un art. 15. C. 5 del ccnl 1.4.99?

A parere di chi scrive la risposta è positiva, perché il limite del 2010 è rispettato, l’importante è mantenere la decurtazione nella parte stabile, che rimane come nel 2012. Mentre la parte variabile può essere incrementata facendo attenzione a non superare il tetto del 2010.

Chiedo il conforto di interpretazioni più autorevoli della mia
Si concorda con la lettura data dallo stesso quesito per ciò che riguarda il rapporto tra il fondo 2010 ed il fondo 2013, per cui quest'ultimo può superare quello del 2012 ma deve restare nel tetto del fondo del 2010. A tal fine, nel rispetto delle indicazioni dettate dall'Aran, può essere anche utilizzato l'articolo 15, comma 5, CCNL 1.4.1999 e/o l'articolo 15, comma 2, dello stesso contratto.
Si ricorda che nel caso di cessazione avvenuta nel 2012 e non coperta successivamente il numero dei dipendenti in servizio rimane inferiore a quello del 2010, con conseguente necessità di decurtazione del fondo stesso sulla base della media del personale in servizio.
Arturo Bianco
La percentuale da detrarre alla parte stabile del fondo deve essere applicata alla cifra totale della parte stabile, oppure deve essere applicata solo a quella disponibile?
La detrazione del fondo per la diminuzione del personale in servizio deve essere fatta sul complesso del fondo stesso, parte stabile più parte variabile, e non solo sulla parte disponibile del fondo. In questo senso vanno le circolari 12/2011 e 16/2012 della Ragioneria Generale dello Stato.
Arturo Bianco
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