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Versione completa: Telelavoro
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Art. 4. LEGGE 20 maggio 1970, n. 300  
(Impianti audiovisivi)    
E' vietato l'uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalita' di controllo a distanza dell'attivita' dei lavoratori.   Gli  impianti e le apparecchiature di controllo che siano richiesti da  esigenze  organizzative  e  produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro,  ma  dai  quali  derivi  anche la possibilita' di controllo a distanza  dell'attivita'  dei  lavoratori,  possono essere installati soltanto  previo  accordo  con le rappresentanze sindacali aziendali, oppure, in mancanza di queste, con la commissione interna. In difetto di  accordo,  su istanza del datore di lavoro, provvede l'Ispettorato del  lavoro,  dettando,  ove  occorra, le modalita' per l'uso di tali impianti.   Per  gli  impianti  e  le apparecchiature esistenti, che rispondano alle  caratteristiche  di cui al secondo comma del presente articolo, in  mancanza  di  accordo con le rappresentanze sindacali aziendali o con  la  commissione interna, l'Ispettorato del lavoro provvede entro un  anno  dall'entrata  in  vigore  della  presente  legge,  dettando all'occorrenza  le  prescrizioni  per l'adeguamento e le modalita' di uso degli impianti suddetti.   Contro  i  provvedimenti  dell'Ispettorato  del  lavoro,  di cui ai precedenti   secondo   e   terzo  comma,  il  datore  di  lavoro,  le rappresentanze  sindacali  aziendali  o,  in  mancanza  di queste, la commissione  interna,  oppure  i  sindacati  dei lavoratori di cui al successivo   art.   19  possono  ricorrere,  entro  30  giorni  dalla comunicazione  del  provvedimento,  al  Ministro  per  il lavoro e la previdenza sociale.  


Art. 8 LEGGE 20 maggio 1970, n. 300
(Divieto di indagini sulle opinioni)
E' fatto divieto al datore di lavoro, ai fini dell'assunzione, come nel  corso  dello  svolgimento  del rapporto di lavoro, di effettuare indagini, anche a mezzo di terzi, sulle opinioni politiche, religiose o  sindacali  del  lavoratore, nonche' su fatti non rilevanti ai fini della valutazione dell'attitudine professionale del lavoratore.

Art. 114 D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196
(Controllo a distanza)

1.  Resta  fermo  quanto  disposto  dall'articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

Art. 115 D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196
(Telelavoro e lavoro a domicilio)

1.  Nell'ambito  del rapporto di lavoro domestico e del telelavoro il  datore  di lavoro e' tenuto a garantire al lavoratore il rispetto della sua personalita' e della sua liberta' morale.
2.  Il  lavoratore  domestico  e' tenuto a mantenere la necessaria riservatezza per tutto quanto si riferisce alla vita familiare.


Quesito

Alla luce della normativa sopra citata, può l’ente, in caso di telelavoro, disporre modalità e tecnologie idonee (es. webcam) ad assicurare l’identificazione del dipendente, anche ai fini della rilevazione dell’orario di lavoro?

Con tali modalità, il dipendente beneficerebbe sempre degli stessi diritti sindacali di qualsiasi altro lavoratore, oltre che del diritto alla privacy?

Il consenso del Sindacato può servire ad aggirare il problema?
Si hanno dei forti dubbi di legittimità sulla possibilità che l'ente possa disporre il controllo a distanza del lavoratore che svolge la sua attività in modalità di telelavoro. Per la rilevazione dell'effettivo rispetto dell'orario di lavoro può introdurre metodologie analoghe a quelle della rilevazione tramite badge, ad esempio utilizzabili tramite il personal computer e trasmissibili a distanza; si ricorda che la introduzione di telecamere o altro a fini di controllo della presenza è da ritenere illegittima. Tali vincoli non possono essere superati neppure tramite l'intesa con i soggetti sindacali,
Si ricorda il DPR n. 70/1999 che disciplina il ricorso al telelavoro nel pubblico impiego.
Arturo Bianco
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