31-01-2013, 12:56
Art. 4. LEGGE 20 maggio 1970, n. 300
(Impianti audiovisivi)
E' vietato l'uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalita' di controllo a distanza dell'attivita' dei lavoratori. Gli impianti e le apparecchiature di controllo che siano richiesti da esigenze organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro, ma dai quali derivi anche la possibilita' di controllo a distanza dell'attivita' dei lavoratori, possono essere installati soltanto previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali, oppure, in mancanza di queste, con la commissione interna. In difetto di accordo, su istanza del datore di lavoro, provvede l'Ispettorato del lavoro, dettando, ove occorra, le modalita' per l'uso di tali impianti. Per gli impianti e le apparecchiature esistenti, che rispondano alle caratteristiche di cui al secondo comma del presente articolo, in mancanza di accordo con le rappresentanze sindacali aziendali o con la commissione interna, l'Ispettorato del lavoro provvede entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, dettando all'occorrenza le prescrizioni per l'adeguamento e le modalita' di uso degli impianti suddetti. Contro i provvedimenti dell'Ispettorato del lavoro, di cui ai precedenti secondo e terzo comma, il datore di lavoro, le rappresentanze sindacali aziendali o, in mancanza di queste, la commissione interna, oppure i sindacati dei lavoratori di cui al successivo art. 19 possono ricorrere, entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento, al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.
Art. 8 LEGGE 20 maggio 1970, n. 300
(Divieto di indagini sulle opinioni)
E' fatto divieto al datore di lavoro, ai fini dell'assunzione, come nel corso dello svolgimento del rapporto di lavoro, di effettuare indagini, anche a mezzo di terzi, sulle opinioni politiche, religiose o sindacali del lavoratore, nonche' su fatti non rilevanti ai fini della valutazione dell'attitudine professionale del lavoratore.
Art. 114 D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196
(Controllo a distanza)
1. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300.
Art. 115 D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196
(Telelavoro e lavoro a domicilio)
1. Nell'ambito del rapporto di lavoro domestico e del telelavoro il datore di lavoro e' tenuto a garantire al lavoratore il rispetto della sua personalita' e della sua liberta' morale.
2. Il lavoratore domestico e' tenuto a mantenere la necessaria riservatezza per tutto quanto si riferisce alla vita familiare.
Quesito
Alla luce della normativa sopra citata, può l’ente, in caso di telelavoro, disporre modalità e tecnologie idonee (es. webcam) ad assicurare l’identificazione del dipendente, anche ai fini della rilevazione dell’orario di lavoro?
Con tali modalità, il dipendente beneficerebbe sempre degli stessi diritti sindacali di qualsiasi altro lavoratore, oltre che del diritto alla privacy?
Il consenso del Sindacato può servire ad aggirare il problema?
(Impianti audiovisivi)
E' vietato l'uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalita' di controllo a distanza dell'attivita' dei lavoratori. Gli impianti e le apparecchiature di controllo che siano richiesti da esigenze organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro, ma dai quali derivi anche la possibilita' di controllo a distanza dell'attivita' dei lavoratori, possono essere installati soltanto previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali, oppure, in mancanza di queste, con la commissione interna. In difetto di accordo, su istanza del datore di lavoro, provvede l'Ispettorato del lavoro, dettando, ove occorra, le modalita' per l'uso di tali impianti. Per gli impianti e le apparecchiature esistenti, che rispondano alle caratteristiche di cui al secondo comma del presente articolo, in mancanza di accordo con le rappresentanze sindacali aziendali o con la commissione interna, l'Ispettorato del lavoro provvede entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, dettando all'occorrenza le prescrizioni per l'adeguamento e le modalita' di uso degli impianti suddetti. Contro i provvedimenti dell'Ispettorato del lavoro, di cui ai precedenti secondo e terzo comma, il datore di lavoro, le rappresentanze sindacali aziendali o, in mancanza di queste, la commissione interna, oppure i sindacati dei lavoratori di cui al successivo art. 19 possono ricorrere, entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento, al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.
Art. 8 LEGGE 20 maggio 1970, n. 300
(Divieto di indagini sulle opinioni)
E' fatto divieto al datore di lavoro, ai fini dell'assunzione, come nel corso dello svolgimento del rapporto di lavoro, di effettuare indagini, anche a mezzo di terzi, sulle opinioni politiche, religiose o sindacali del lavoratore, nonche' su fatti non rilevanti ai fini della valutazione dell'attitudine professionale del lavoratore.
Art. 114 D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196
(Controllo a distanza)
1. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300.
Art. 115 D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196
(Telelavoro e lavoro a domicilio)
1. Nell'ambito del rapporto di lavoro domestico e del telelavoro il datore di lavoro e' tenuto a garantire al lavoratore il rispetto della sua personalita' e della sua liberta' morale.
2. Il lavoratore domestico e' tenuto a mantenere la necessaria riservatezza per tutto quanto si riferisce alla vita familiare.
Quesito
Alla luce della normativa sopra citata, può l’ente, in caso di telelavoro, disporre modalità e tecnologie idonee (es. webcam) ad assicurare l’identificazione del dipendente, anche ai fini della rilevazione dell’orario di lavoro?
Con tali modalità, il dipendente beneficerebbe sempre degli stessi diritti sindacali di qualsiasi altro lavoratore, oltre che del diritto alla privacy?
Il consenso del Sindacato può servire ad aggirare il problema?