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Versione completa: Azioni positive nelle pubbliche amministrazioni
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Art. 48. DECRETO LEGISLATIVO 11 aprile 2006, n. 198

1.  Ai  sensi  degli articoli 1, comma 1, lettera c), 7, comma 1, e 57,  comma  1,  del  decreto  legislativo  30  marzo 2001, n. 165, le amministrazioni  dello  Stato,  anche  ad  ordinamento  autonomo,  le province,  i  comuni e gli altri enti pubblici non economici, sentiti gli organismi di rappresentanza previsti dall'articolo 42 del decreto legislativo   30   marzo   2001,  n.  165  ovvero,  in  mancanza,  le organizzazioni  rappresentative  nell'ambito del comparto e dell'area di  interesse,  sentito  inoltre,  in  relazione alla sfera operativa della  rispettiva attivita', il Comitato di cui all'articolo 10, e la consigliera o il consigliere nazionale di parita', ovvero il Comitato per   le  pari  opportunita'  eventualmente  previsto  dal  contratto collettivo   e   la   consigliera   o   il   consigliere  di  parita' territorialmente  competente,  predispongono piani di azioni positive tendenti  ad  assicurare,  nel  loro  ambito rispettivo, la rimozione degli  ostacoli  che, di fatto, impediscono la piena realizzazione di pari  opportunita'  di  lavoro e nel lavoro tra uomini e donne. Detti piani,  fra  l'altro, al fine di promuovere l'inserimento delle donne nei   settori  e  nei  livelli  professionali  nei  quali  esse  sono sottorappresentate,  ai  sensi dell'articolo 42, comma 2, lettera d), favoriscono  il riequilibrio della presenza femminile nelle attivita' e  nelle posizioni gerarchiche ove sussiste un divario fra generi non inferiore a due terzi.   A   tale   scopo,  in  occasione  tanto  di  assunzioni  quanto  di promozioni,   a  fronte  di  analoga  qualificazione  e  preparazione professionale  tra candidati di sesso diverso, l'eventuale scelta del candidato  di  sesso  maschile  e'  accompagnata  da  un'esplicita ed adeguata  motivazione.  I  piani  di  cui  al presente articolo hanno durata   triennale.   In  caso  di  mancato  adempimento  si  applica l'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.  
2.   Resta   fermo   quanto   disposto  dall'articolo  57,  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.  

Art. 6 c. 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165

6. Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale, compreso quello appartenente alle categorie protette.

Quesito

A quali assunzioni fa riferimento l’art. 6 c.6 del D.Lgs 165/2001? Alle assunzioni attraverso concorso pubblico? O anche a quelle previste dall’art. 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse)?

Riguarda solo le assunzioni del personale non dirigente o anche quelle afferenti l’area dirigenziale?

A chi deve essere denunciata l’inadempienza dell’art. 48 del D.Lgs n. 198/2006?

L'art. 48 sopra citato trova applicazione anche nei confronti dell’Agenzia Territoriale per la Casa, visto che è un ente pubblico non economico oppure, visto che l’articolo in questione non annovera le regioni tra i diretti destinatari della disposizione, dà di conseguenza all’agenzia sopra citata la possibilità di ignorare la norma?
Il dettato normativo non può che essere inteso in senso ampio, alla luce del suo dettato e della inclusione esplicita anche delle assunzioni protette. Per cui, a parere di chi scrive, ed in assenza di indicazioni esplicite provenienti da livelli istituzionali, sono comprese anche le mobilità in entrata e le assunzioni dei dirigenti. La violazione di questa disposizione deve essere segnalata al TAR al fine dell'annullamento delle eventuali procedure concorsuali indette da PA. La norma si estende agli enti pubblici non economici, ma non alle regioni.
Arturo Bianco
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