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Versione completa: Carta di qualificazione del conducente
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La” Carta di qualificazione del conducente” è un documento abilitativo che si aggiunge alla patente di guida. E' necessaria per tutti i conducenti che effettuano professionalmente l'autotrasporto di persone e di cose su veicoli. Gli autisti dello scuola bus comunale per svolgere la loro attività devono possedere tale documento.
Per rinnovare la “Carta di qualificazione del conducente” scaduta è necessario fare un corso di formazione, della durata di 35 ore.

Quesito
Chi deve accollarsi il costo di tale corso? Il comune o il dipendente?
Buongiorno,
io sono il responsabile del servizio scuolabus di un comune di 3000 abitanti.
Premetto che non ho mai approfondito l'argomento e quindi le mie sono solo opinioni personali. Ritengo che il costo del corso sia da imputare al Comune se il servizio scuolabus viene svolto in economia dal dipendente comunale. Se il servizio è dato in affidamento a Ditta esterna con scuolabus di proprietà del Comune ed il contratto di affidamento prevede o un periodo limitato o qualche ausilio del dipendente comunale, il corso è sempre a carico del Comune. Se invece il servizio è affidato all'esterno con veicoli di proprietà della Ditta esterna, allora la vedo difficile fare rientrare il costo del corso (per il dipendendente ex autista dello scuolabus) a carico del Comune.
Però il mio intervento è volto a conoscere meglio questo corso. Ho sentito che ha un costo elevato ed alla fine del corso non è previsto alcun esame. Siccome penso che è nato con il solo intento di agevolare qualcuno (chi impartisce le lezioni), desidero sapere se è possibile studiare da autodidatta o se ci sono corsi on-line a costi inferiori. Grazie.
Per sgombrare il campo da ogni dubbio, chiarisco che si tratta di un servizio che viene svolto direttamente da dipendenti comunali per conto del comune. Il comune non ha mai dato in appalto il servizio ad una ditta esterna.
il requisito professionale è previsto dal D.Lgs 21/11/2005 n.286 ed è una vera e propria patente rilasciata dalla motorizzazione solo dopo aver frequentato il corso obbligatorio e superato l'esame finale;ritengo pertanto che i costi siano a carico del Comune se vuole investire nelle proprie forze attraverso la riconversione professionale
saluti
Il costo del documento segue la stessa sorte del costo per la patente, a parere di chi scrive: se siamo in presenza di un dipendente assunto con il profilo di autista di scuolabus gli oneri sono a carico del dipendente. Se invece siamo in presenza di una modifica del profilo professionale voluta dall'ente, gli oneri vanno sostenuti direttamente da parte dell'amministrazione.
Cordiali saluti
Arturo Bianco
Faccio notare che i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza hanno chiesto e ottenuto dal comune:
1. il rinnovo del CQC riconosciuto come parte di una formazione specifica e pertanto con spese a carico del datore di lavoro;
2. corsi svolti in una sede concordata con il comune ed in orario di lavoro;
3. partecipazione attiva dei RLS nella costruzione del modulo del corso.
Tutto questo, richiamando i punti dell’articolo 37 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i. e precisamente
Punto 1 lettera a) e b)
Punto 5;
punto 6;
punto 13.
Di seguito si riportano le richiamate norme di legge:
Art. 37 DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81
Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti
1. Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a:
a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;
b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda.
5. L'addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro.
6. La formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve essere periodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi.
13. Il contenuto della formazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le conoscenze e competenze necessarie in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Ove la formazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione e conoscenza della lingua veicolare utilizzata nel percorso formativo.


Riporto questa delibera di una corte dei Conti

Conseguimento, da parte del personale dipendente, del Certificato di Qualificazione (CQC)

Il Sindaco del Comune di San Costanzo (prov. di Pesaro e Urbino) ha formulato una richiesta di parere sugli oneri per il conseguimento, da parte del personale dipendente, del Certificato di Qualificazione (CQC) per autotrasporto. Con la predetta richiesta, l’Amministrazione richiedente ha riferito e precisato: - che il decreto legislativo 286/2005 ha prescritto (art. 13-23) per i conducenti che effettuano professionalmente il trasporto di persone e cose l’obbligo di possedere la carta di qualificazione del conducente, che è subordinato alla frequenza di un corso e al superamento di esame; - che la frequenza del corso e il rilascio della patente potrebbero essere assimilati ad attività di formazione periodica, con oneri a carico dell’ente, posto che l’abilitazione da conseguire è funzionale per i dipendenti che svolgono stabilmente la guida di mezzi scuolabus; - che, anche nell’ipotesi si accolga l’orientamento restrittivo adottato da Corte dei conti (Veneto parere 133/2009), potrebbe essere introdotta una distinzione tra il caso di patente specifica come requisito di accesso e il caso di patente specifica richiesta a personale già in servizio con altra mansione; - che inoltre incombono sull’Amministrazione, quale datore di lavoro, obblighi nei confronti del personale dipendente, sia per la formazione che per la sicurezza dei luoghi di lavoro; tali obblighi, pur se non specificatamente dettagliati nel contenuto, comporterebbero l’approntamento di tutti gli strumenti per il corretto e sicuro svolgimento dei compiti assegnati; - che infine, nell’ipotesi di personale che consegua l’abilitazione professionale dopo aver esercitato mansioni diverse, l’Amministrazione trarrebbe un vantaggio grazie a qualificazioni ottenute senza alcun esborso, con il rischio che il dipendente possa rifiutare di essere adibito a tali mansioni. Conclusivamente l’Amministrazione chiede se gli oneri per il conseguimento, da parte del personale dipendente, del Certificato di Qualificazione (CQC) per autotrasporto debbano essere sostenuti dall’ente o dai dipendenti interessati. Sulla specifica materia, come già ricordato dall’Amministrazione, risulta già un orientamento della Corte dei conti, espresso mediante il parere n. 133/2009 dalla Sezione controllo Veneto. L’orientamento espresso nel predetto parere ha posto in evidenza che, sotto il profilo normativo, il possesso di una particolare abilitazione per lo svolgimento dell'attività di conducente professionale di veicoli per il trasporto di persone, quale lo scuolabus, costituisce requisito che si caratterizza per la sua natura strettamente personale ed in mancanza del quale non è consentito l'esercizio dell' attività di cui trattasi. Lo stesso requisito, peraltro, sussisteva in altra forma anche precedentemente all'entrata in vigore del d.lgs. 286/2005 ed era attestato dal possesso del "certificato di abilitazione professionale", come risulta dalla dall’art. 18, comma 2, del medesimo d.lgs. Il Collegio esprime pertanto l’avviso che gli oneri per il conseguimento e per il mantenimento del Certificato di Qualificazione (CQC) debbano far carico al personale interessato.

Deliberazione n. 37/2013/PAR
CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LE MARCHE
nell’adunanza del 16 aprile 2013
composta dai magistrati:
Cons. Fabio Gaetano GALEFFI – Presidente f.f. – relatore
Cons. Andrea LIBERATI – Componente
Primo Ref. Pasquale PRINCIPATO – Componente
PARERE
COMUNE DI SAN COSTANZO
(omissis..)
FATTO
Il Sindaco del Comune di San Costanzo (prov. di Pesaro e Urbino) ha formulato una richiesta di parere sugli oneri per il conseguimento, da parte del personale dipendente, del Certificato di Qualificazione (CQC) per autotrasporto.
Con la predetta richiesta, l’Amministrazione richiedente ha riferito e precisato:
- che il decreto legislativo 286/2005 ha prescritto (art. 13-23) per i conducenti che effettuano professionalmente il trasporto di persone e cose l’obbligo di possedere la carta di qualificazione del conducente, che è subordinato alla frequenza di un corso e al superamento di esame;
- che la frequenza del corso e il rilascio della patente potrebbero essere assimilati ad attività di formazione periodica, con oneri a carico dell’ente, posto che l’abilitazione da conseguire è funzionale per i dipendenti che svolgono stabilmente la guida di mezzi scuolabus;
- che, anche nell’ipotesi si accolga l’orientamento restrittivo adottato da Corte dei conti (Veneto parere 133/2009), potrebbe essere introdotta una distinzione tra il caso di patente specifica come requisito di accesso e il caso di patente specifica richiesta a personale già in servizio con altra mansione;
- che inoltre incombono sull’Amministrazione, quale datore di lavoro, obblighi nei confronti del personale dipendente, sia per la formazione che per la sicurezza dei luoghi di lavoro; tali obblighi, pur se non specificatamente dettagliati nel contenuto, comporterebbero l’approntamento di tutti gli strumenti per il corretto e sicuro svolgimento dei compiti assegnati;
- che infine, nell’ipotesi di personale che consegua l’abilitazione professionale dopo aver esercitato mansioni diverse, l’Amministrazione trarrebbe un vantaggio grazie a qualificazioni ottenute senza alcun esborso, con il rischio che il dipendente possa rifiutare di essere adibito a tali mansioni.
Conclusivamente l’Amministrazione chiede se gli oneri per il conseguimento, da parte del personale dipendente, del Certificato di Qualificazione (CQC) per autotrasporto debbano essere sostenuti dall’ente o dai dipendenti interessati.
* * *
La richiesta di parere è stata trasmessa con lettera a firma del Sindaco e, pertanto, risulta ammissibile sotto il profilo soggettivo.
Sotto il profilo oggettivo il quesito appare ammissibile, nei termini di cui appresso.
DIRITTO
La Sezione è chiamata a esprimere un parere in ordine alla individuazione del soggetto cui debbano far carico gli oneri per il conseguimento, da parte del personale dipendente, del Certificato di Qualificazione (CQC) per autotrasporto, e, in particolare, se tali oneri debbano essere sostenuti dall’ente o dai dipendenti interessati.
Sulla specifica materia, come già ricordato dall’Amministrazione, risulta già un orientamento della Corte dei conti, espresso mediante il parere n. 133/2009 dalla Sezione controllo Veneto.
In tale parere è stato evidenziato che il d. lgs. 21 novembre 2005 n. 286, ha stabilito, in attuazione della direttiva 2003/59 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2003: all’art. 14 che i conducenti che effettuano professionalmente autotrasporto di persone e di cose su veicoli per la cui guida è richiesta la patente della categoria "D" hanno obbligo di conseguire la "carta di qualificazione del conducente" e obbligo di formazione periodica per il mantenimento della stessa; all’art. 18, comma 2, che la "carta di qualificazione del conducente" ha sostituito il "certificato di abilitazione professionale" di tipo KC e K D previsto dall'art. 311 del DPR 495/1992; all’art. 19 che la predetta carta è rilasciata a seguito di specifico corso e previo superamento di un esame di idoneità; all’art. 20 che i titolari della carta sono tenuti al rinnovo della stessa ogni cinque anni dopo aver frequentato obbligatoriamente un corso di formazione.
L’orientamento espresso nel predetto parere ha posto in evidenza che, sotto il profilo normativo, il possesso di una particolare abilitazione per lo svolgimento dell'attività di conducente professionale di veicoli per il trasporto di persone, quale lo scuolabus, costituisce requisito che si caratterizza per la sua natura strettamente personale ed in mancanza del quale non è consentito l'esercizio dell' attività di cui trattasi. Lo stesso requisito, peraltro, sussisteva in altra forma anche precedentemente all'entrata in vigore del d.lgs. 286/2005 ed era attestato dal possesso del "certificato di abilitazione professionale", come risulta dalla dall’art. 18, comma 2, del medesimo d.lgs.
La "carta del conducente" pertanto non costituisce un ulteriore obbligo, ma conferma la necessità di una certificazione da cui risulti il possesso dei requisiti per lo svolgimento, nel caso in esame, della mansione di conducente di scuolabus.
Osserva il Collegio, in coerenza con l’orientamento già formatosi e rispetto al quale questa Sezione non ha motivo di discostarsi, che, in mancanza di una espressa previsione normativa, debba ricadere sui soggetti interessati allo svolgimento della particolare attività l'onere conseguente l'acquisizione, prima, ed il mantenimento nel tempo, poi, dello speciale documento, sia nel caso che si tratti di assunzione ex novo, oppure di nuovo affidamento di mansione o, infine, di conferma di attività già precedentemente svolta.
Difatti, non risulta esistere una norma che ponga a carico di soggetti diversi da quelli direttamente interessati l'obbligo di sostenere l'onere di cui trattasi e, d’altra parte esiste un divieto di porre a carico degli enti pubblici oneri non previsti e che possano incidere sulla situazione finanziaria degli enti stessi. Tra questi limiti, in particolare, vengono in rilievo quelli sanciti dal d.lgs. 165/2001 riguardanti il contenimento della spesa complessiva del personale entro i vincoli della finanza pubblica (art. 1, comma 1, lettera b.) e quello che rimanda a contratti collettivi o individuali l'attribuzione di trattamenti economici (art. 2, comma 3), nonché le disposizioni delle varie leggi finanziarie quale ad esempio quelle recate dai commi 557 e 562 dell'art. 1 della legge 296/2006.
Ritiene questo Collegio che l’indirizzo interpretativo risulta correttamente espresso e sostenuto da ampio corredo motivazionale, anche sotto il profilo della diversa ipotesi di personale che cambia mansione, ipotesi che, a questi fini, risulta irrilevante; il Collegio non ha quindi motivo di discostarsi da tale orientamento.
Quanto ai profili prospettati dall’Amministrazione in tema di formazione e di sicurezza sul lavoro, ritiene il Collegio che trattasi di questioni che esulano dall’area della contabilità pubblica, come tali inammissibili in questa sede consultiva.
Il Collegio esprime pertanto l’avviso che gli oneri per il conseguimento e per il mantenimento del Certificato di Qualificazione (CQC) debbano far carico al personale interessato.
P.Q.M.
nelle predette considerazioni è il parere di questa Sezione.
La presente deliberazione verrà trasmessa, a cura della segreteria, al Sindaco di San Costanzo e al Presidente del Consiglio delle Autonomie locali delle Marche.
Così deliberato in Ancona, nella Camera di consiglio del 16 aprile 2013.
Il Presidente f.f. - relatore
f.to Fabio Gaetano Galeffi
Depositata in Segreteria in data 24 aprile 2013
Il direttore della Segreteria f.to Carlo Serra


Queste sono le frasi che mi lasciano perplesso:

Sindaco di San Costanzo:
“… che inoltre incombono sull’Amministrazione, quale datore di lavoro, obblighi nei confronti del personale dipendente, sia per la formazione che per la sicurezza dei luoghi di lavoro; tali obblighi, pur se non specificatamente dettagliati nel contenuto, comporterebbero l’approntamento di tutti gli strumenti per il corretto e sicuro svolgimento dei compiti assegnati …”

C.d.C. Marche:
“….Quanto ai profili prospettati dall’Amministrazione in tema di formazione e di sicurezza sul lavoro, ritiene il Collegio che trattasi di questioni che esulano dall’area della contabilità pubblica, come tali inammissibili in questa sede consultiva ….”
Mi pare che il parere citato della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti confermi le precedenti indicazioni, per cui -in applicazione dei criteri generali dettati dalla normativa- gli oneri per abilitazioni etc sono a carico dell'ente solamente quando lo stesso richiede una prestazione aggiuntiva. In tutti gli altri casi sono a carico del dipendente stesso.
Cordiali saluti
Arturo Bianco
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