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Versione completa: Indennità al restante personale dell’area di vigilanza
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Dal tenore dell’art. 37 c. 1 lett. b) ccnl 6.7.95 di cui si riporta il testo.

[i]b) a tutto il personale dell'area di vigilanza, ivi compresi i custodi delle carceri mandamentali, in possesso dei requisiti e per l'esercizio delle funzioni di cui all' articolo 5 della legge 7 marzo 1986 n. 65: L. 1.570.000 annue lorde ripartite per 12 mesi; al restante personale dell'area di vigilanza non svolgente le funzioni di cui all'articolo 5 della citata legge n. 65 del 1986 DPR: L. 930.000 per 12 mesi;[/i]

È facile capire che solo gli agenti di pubblica sicurezza hanno diritto alla prima indennità.

Quesito



La seconda indennità va riconosciuta a tutti i lavoratori, nessuno escluso, inquadrati nell’area vigilanza che non rivestono la qualifica di agenti di pubblica sicurezza o tali lavoratori devono avere determinate caratteristiche?
La indennità di vigilanza in misura ridotta deve essere riconosciuta a tutto il personale dell'area di vigilanza, con riferimento ai vigili urbani, che non rivesta la qualifica di agente di pubblica sicurezza.
Cordiali saluti
Arturo Bianco
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