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Versione completa: concorso dirigenti
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Ai sensi dell’art. 28 del Dlgs. 165/2001 l 'accesso alla qualifica di dirigente nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici avviene per concorso per esami.
Il successivo art. 28-bis testualmente recita: “fermo restando quanto previsto dall'articolo 19, comma 4, l'accesso alla qualifica di dirigente di prima fascia nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici avviene, per il cinquanta per cento dei posti, calcolati con riferimento a quelli che si rendono disponibili ogni anno per la cessazione dal servizio dei soggetti incaricati, tramite concorso pubblico per titoli ed esami indetto dalle singole amministrazioni, sulla base di criteri generali stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previo parere della Scuola superiore della pubblica amministrazione.
E’noto che che i principi del decreto legislativo sopra richiamato si applicano agli enti locali.
Il regolamento apposito comunale prevede che i i concorsi, senza fare distinzione espressa tra dirigenti e eprsonale non dirigente, possono svolgersi sia solo “per esami” che per “titoli ed esami”.
Alla luce del quadro normativo sopra delineato puo’ il comune bandire un concorso per Dirigenti “per titoli ed esami” ?
Può aiutare, per rispondere affermativamente al quesito, il fatto che nell’interpretazione di altra norma art. 19 5-bis. sugli incarichi esterni ai Comuni si fa applicare il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti facendo riferimento agli appartenenti alla prima fascia e, analogamente, per le procedure concorsuali si possa optare per il sistema, per titoli ed esami, previsto sempre per i dirigenti delle amministrazione centrali di prima fascia ?
Non si vedono motivi ostativi di sorta a che il concorso pubblico per l'accesso alla dirigenza sia effettuato per titoli ed esami. E' questa la prassi ordinaria prevista dalla nostra legislazione per i concorsi pubblici. Il riferimento di cui all'articolo 28 bis è da intendere come limite, in primo luogo, ai concorsi interni.
Arturo Bianco
Ringrazio e ricapitolo brevemente per vedere se ho compreso.

L'art. 28 che prevede il concorso solo per esami è una norma di principio (cogente solo per le amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici) per gli enti locali per i quali è ammissibile una prassi ovvero anche una disciplina regolamentare di espletare procedure concorsuali per dirigenti non solo per esami ma anche per titoli.
Si, gli enti locali possono bandire concorsi pubblici per dirigenti per titoli ed esami, fermo restando il rispetto dei principi di carattere generale dettati dal DLgs n. 165/2001:
Arturo Bianco
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