22-12-2012, 11:56
ART. 14 C. 4 del CCNL 1.4.99 - Lavoro straordinario
4. A decorrere dal 31.12.1999, le risorse destinate nel medesimo anno al pagamento dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario sono ridotte nella misura del 3 % ed il limite massimo annuo individuale per le medesime prestazioni è rideterminato in 180 ore. I risparmi derivanti dall’applicazione del presente comma, confluiscono nelle risorse di cui all’art.15 con prioritaria destinazione al finanziamento del nuovo sistema di classificazione del personale.
Art.6 c. 2 del CCNL 14.09.2000 Straordinario part time
2. Al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale, e solo con l'espresso consenso dello stesso, può essere richiesta l'effettuazione di prestazioni di lavoro aggiuntivo, di cui all'art.1, comma 2, lett. e) del D.Lgs.n.61/2000, nella misura massima del 10% della durata dell'orario di lavoro a tempo parziale riferita a periodi non superiori ad un mese e da utilizzare nell'arco di più di una settimana.
Quesito
Al fine di verificare il rispetto delle norme contrattuali sopra citate e appurare se nell’ente sussiste un abituale ricorso al lavoro straordinario (sentinella potenziale indicatore di stress lavoro correlato), può il sindacato chiedere di conoscere i nominativi di chi ha fatto lo straordinario durante l’anno, in quale misura e se tali lavoratori operano in regime di tempo pieno o parziale?
Può l’ente negare i dati richiesti sottolineando che l’accesso agli atti non può essere utilizzato per conseguire un’impropria finalità di controllo generalizzato sulla legittimità degli atti della P.A. a fronte delle motivazioni sopracitate?
A tale proposito si rimanda anche ad un articolo di Antonio Ciccia pubblicato su ItaliaOggi - Numero 286 pag. 27 del 2/12/2010 - dal titolo “Dipendenti p.a., il Collegato riduce la privacy”
http://rassegna.provincia.bergamo.it:81/...101202.htm