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Versione completa: Richiesta nominativi di chi ha fatto lo straordinario
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ART. 14 C. 4 del CCNL 1.4.99 - Lavoro straordinario



4. A decorrere dal 31.12.1999, le risorse destinate nel medesimo anno al pagamento dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario sono ridotte nella misura del 3 % ed il limite massimo annuo individuale per le medesime prestazioni è rideterminato in 180 ore. I risparmi derivanti dall’applicazione del presente comma, confluiscono nelle risorse di cui all’art.15 con prioritaria destinazione al finanziamento del nuovo sistema di classificazione del personale.

Art.6 c. 2 del CCNL 14.09.2000 Straordinario part time



2. Al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale, e solo con l'espresso consenso dello stesso, può essere richiesta l'effettuazione di prestazioni di lavoro aggiuntivo, di cui all'art.1, comma 2, lett. e) del D.Lgs.n.61/2000, nella misura massima del 10% della durata dell'orario di lavoro a tempo parziale riferita a periodi non superiori ad un mese e da utilizzare nell'arco di più di una settimana.

Quesito



Al fine di verificare il rispetto delle norme contrattuali sopra citate e appurare se nell’ente sussiste un abituale ricorso al lavoro straordinario (sentinella potenziale indicatore di stress lavoro correlato), può il sindacato chiedere di conoscere i nominativi di chi ha fatto lo straordinario durante l’anno, in quale misura e se tali lavoratori operano in regime di tempo pieno o parziale?
Può l’ente negare i dati richiesti sottolineando che l’accesso agli atti non può essere utilizzato per conseguire un’impropria finalità di controllo generalizzato sulla legittimità degli atti della P.A. a fronte delle motivazioni sopracitate?
A tale proposito si rimanda anche ad un articolo di Antonio Ciccia pubblicato su ItaliaOggi - Numero 286 pag. 27 del 2/12/2010 - dal titolo “Dipendenti p.a., il Collegato riduce la privacy”

http://rassegna.provincia.bergamo.it:81/...101202.htm
A parere di chi scrive la richiesta di accesso motivata per esigenze di controllo non è da considerare ammissibile sulla base della legge n. 241/1990.
Occorre però considerare che non siamo nell'ambito di attività amministrativa, ma di attività datoriale. Alla luce di tale circostanza e sulla scorta delle prerogative sindacali si ritiene ammissibile tale richiesta. In questa direzione va anche la considerazione che sulla materia, ex articolo 14 CCNL 1.4.1999, sono previste specifiche forme di relazione sindacale: "Le parti si incontrano a livello di ente, almeno tre volte all’anno, per valutare le condizioni che hanno reso necessario l’effettuazione di lavoro straordinario .." Da qui la conclusione che i soggetti sindacali devono potere contare sulle informazioni necessarie per esercitare le proprie prerogative.
Arturo Bianco
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