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Versione completa: Obbligo di timbratura per il riconoscimento del lavoro straordinario
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Visto l'art. 3 c. 83 della LEGGE 24 dicembre 2007, n. 244

“83. Le pubbliche amministrazioni non possono erogare compensi per lavoro straordinario se non previa attivazione dei sistemi di rilevazione automatica delle presenze.”

Quesiti



Può essere riconosciuto lo straordinario a chi non timbra il cartellino marcatempo?
Può il dirigente autorizzare lo straordinario in questi casi?
Potrebbe il dipendente rischiare di dover restituire le somme percepite?
Nell'ordine dei quesiti:
1) il legislatore ha dettato per le PA l'obbligo di dotarsi di sistemi di rilevazione automatica delle presenze come condizione per il riconoscimento del lavoro straordinario. Per cui occorre che l'ente sia dotato di tali meccanismi e li utilizzi. In linea ordinaria di conseguenza l'ente non può riconoscere lavoro straordinario se non sulla base della timbratura;
2) in via ordinaria il lavoro straordinario non può essere autorizzato se non dopo la timbratura. Vi possono essere eccezioni, che però devono avere carattere eccezionale ed essere adeguatamente motivate: ad esempio il lavoratore che durante la reperibilità è chiamato e per il quale è necessario raggiungere subito un luogo diverso dal comune in cui svolgere la propria attività qualora ciò rivesta carattere di urgenza;
3) non so se il dipendente rischi di restituire le somme percepite: manca giurisprudenza. Ma sicuramente matura responsabilità in capo al dirigente.
Arturo Bianco
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