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Versione completa: Trasformazione di un D3 in dirigente
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In un comune di quasi 60mila abitanti, a seguito di pensionamenti e mobilità, sono rimasti solo 5 dirigenti.
Fatta una riorganizzazione dell’ente si è deciso di assumerne uno a tempo indeterminato per dirigere il settore “lavori pubblici” e di trasformare il funzionario (posizione organizzativa) che lavora nell’urbanistica in dirigente del settore “urbanistica”, ai sensi dell’art. 110 comma 2 del TUEL creando un posto extra dotazione organica.
La trasformazione del D3 in dirigente porta un gran risparmio alle casse dell’ente in quanto il funzionario smetterebbe di esser pagato come funzionario e in cambio riceverebbe la paga da dirigente.
Se l’amministrazione però fosse obbligata a emanare un bando di selezione pubblica diretto a tutti i dipendenti pubblici posti nelle medesime condizioni, potrebbe verificarsi l’assunzione di un’ulteriore persona senza generazione di alcun risparmio.

Quesito:
Il conferimento di incarichi dirigenziali a tempo determinato, ai sensi dell’art. 110 comma 2 del TUEL, può ritenersi sottratto agli obblighi di trasparenza e pubblicità attraverso affidamento diretto senza valutazione comparativa, dandone esplicita e particolare motivazione?
L’ente è obbligato a emanare un bando di selezione pubblica?
Esistono pareri o giurisprudenza in merito alla questione esposta?

Anche nel conferimento di incarichi dirigenziali ai sensi dell'articolo 110, comma 2, TUEL occorre rispettare i principi di carattere generale della pubblicità e della selettività. L'ente può sicuramente riservare questa selezione al personale dipendente dell'ente. Si ricorda che l'assunzione ex articolo 110, comma 2, TUEL non deve essere effettuata per la copertura di un posto vacante in dotazione organica. Per cui deve risultare, quanto meno in modo prevalente, che allo stesso vengono conferiti compiti che esulano dalle normali attività e che si connaturano nel raggiungimento di obiettivi specifici e/o di progetti ulteriori.
Sulla pubblicità non conosco pareri specifici, ma vi sono numerosi pareri e sentenze che impongono il vincolo di carattere generale del rispetto dei principi di pubblicità e selettività (in questo senso vanno anche le previsioni del nuovo testo dell'articolo 19 del DLgs n. 165/2001 introdotte dal DLgs n. 150/2009, cd legge Brunetta).
Arturo Bianco
Questo significa che tutte le assunzioni di dirigenti, avvenute senza concorso, potrebbero essere giudicate illegittime?

Dall’articolo del Sole24ore sembra che ce ne siano tanti in Italia.

http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-t...d=Abbxk2JH
Di seguito si riporta giurisprudenza in merito alla questione.

T.A.R. Lazio sez. II, 16 maggio 1997, n. 927, in Riv. personale ente locale 1997, 495:

"Il quadro normativo che disciplina il conferimento degli incarichi di direzione dei dipartimenti e delle unità organizzative nei comuni prevede anche profili di fiduciarietà, desumibili non tanto dall'attribuzione del potere di conferimento del sindaco, quanto dalla temporaneità degli incarichi, non potendo la loro durata eccedere il mandato del sindaco in carica al momento dell'assegnazione. Da ciò non discende comunque che il sindaco sia completamente libero nella scelta, dovendo "di regola" riferirsi ai dirigenti provenienti dalle carriere comunali e potendo attingere all'esterno, motivando congruamente a riguardo, solo nel caso in cui le particolari professionalità ed esperienze richieste non siano riscontrabili nel personale già in servizio nell'amministrazione stessa”.

Il principio di carattere generale dettato dal DLgs n. 165/2001 e rafforzato dalle previsioni di cui al DLgs n. 150/2009 è costituito dal ricorso a procedure ad evidenza pubblica, non necessariamente concorsi, per le assunzioni di dirigenti a tempo determinato. Tali procedure devono peraltro essere precedute da una adeguata pubblicità.
La violazione di tali principi può determinare, in sede di giudizio davanti al TAR, la irrogazione della sanzione dell'annullamento del conferimento di tali incarichi, come avvenuto peraltro più volte nel corso degli ultimi anni, anche con riferimento a scelte compiute da regioni.
Arturo Bianco
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