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Versione completa: amministrazione aperta
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La nuova norma sull’ “amministrazione aperta” (art. 18 del decreto legge n. 83/2012 convertito con L.134/2012 ) stabilisce che a partire dal primo gennaio 2013 la pubblicazione dei dati sul sito internet costituirà condizione legale di efficacia del titolo legittimante delle concessioni ed attribuzioni a persone imprese, professionisti e consulenti. Il legislatore parla di " concessioni di vantaggi economici successivi all'entrata in vigore del presente decreto-legge - estate 2012 - non dal primo gennaio 2013 per intenderci ) .

Significa che comunque dal primo gennaio dovranno essere pubblicati i dati anche quelli riferibili al 2012 e più precisamente quelli successivamente adottati dall’entrata in vigore del DL (27giugno 2012) ?

Dal tenore letterale della legge che anche nel caso di contributi a persone in stato di bisogno o di difficioltà socio-economica devo procedere con la pubblicizzazione dei seguenti dati: l'importo, la norma o il titolo a base dell'attribuzione, l'ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento e la modalità seguita per l'individuazione del beneficiario ecc….

La mancata pubblicazione dei dati e delle informazioni, configurando una violazione di legge e rappresentando elemento ostativo alla erogazioni degli importi stabiliti/dovuti, devono essere rilevate d’ufficio dagli organi dirigenziali e di controllo sotto la propria diretta responsabilità.

Giova ricordare che l'art.19 del D.Lgs. 196/2003 il trattamento da parte di un soggetto pubblico riguardante dati diversi da quelli sensibili e giudiziari è consentito se una norma di legge o di regolamento lo preveda espressamente.

Le informazioni sopra elencate, la cui pubblicazione prevista e autorizzata adesso dalla norma in questione, sembrerebbero ascrivibili alla categoria dei dati personali.

Sui contributi e provvidenze economiche si è sempre dibattuto su quali dati e informazioni fossero da pubblicare.

Da citare ad esempio la deliberazione del Garante per la Protezione dei dati personali n. 17 del 19 aprile 2007 che ritiene “lecito favorire l'ampia conoscibilità di dati personali necessari per attuare il principio di pubblicità e trasparenza dell'attività amministrativa pubblicando dati (quali i nominativi dei beneficiari e la relativa data di nascita) unitamente all'indicazione della normativa che autorizza l'erogazione (art. 1, comma 2, d.P.R. n. 118/2000 citato).Resta ferma l'esigenza di non diffondere ulteriori dettagli eccedenti, a seconda dei casi, rispetto alle finalità perseguite (quali, ad esempio, indirizzi, codici fiscali, coordinate bancarie, ripartizioni di assegnatari secondo le fasce dell'Isee-indicatore della situazione economica equivalente (d.lg. 31 marzo 1998, n. 109, recante "Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'articolo 59, comma 51, della L. 27 dicembre 1997, n. 449")".

La norma elenca una serie di dati/documenti pubblicabili. Tale elenco potrebbe essere considerato esemplificativo e non tassativo in quanto ad esempio per i contributi economici non sarebbe possibile inserire il curricullum il capitolato prestazionale.

In altre parole nel caso di contributio a persone in stato di indigenza o di bisogno ci si può sempre attenere alle indicazioni del Garante e non pubblicare ad esempio il codice fiscale ?

In conclusione nella fattispecie delle provvidenze econtributi economici concessi a persone fisiche quali sono le corrette modalità di applicazione della norma sull’amministrazione aperta ?


Questa norma è certamente di difficile applicazione e ci sta creando non pochi problemi, quanto ai limiti della pubblicazione anche in particolare rispetto alla privacy, ricordo che il comma due dell'art. 18 nell'indicare i dati che vanno pubblicati dice esplicitamente "...Nei casi di cui al comma 1 ed in deroga ad ogni diversa disposizione di legge o regolamento..."

Infatti, penso che tutti siamo in difficoltà nell'applicare la normativa. Vi risulta che il tempo relativo alla pubblicazione deve essere stabilito da colui che si occupa della registrazione contabile degli impegni e liquidazioni? Mi sembra assurdo.
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