Il Ministero dell'Interno con il D.M. di cui all'oggetto, all'art. 3 dispone l'utilizzo degli importi calcolati quale riduzione sul fondo di riequilibrio 2012 ai sensi dell'art. 16 comma 6 del d.l. 95/12, per l'estinzione anticipata del debito nell'anno 2012. Praticamente, se non ci si avvale di questa possibilità, di fatto la riduzione prevista nell'allegato B del D.M. viene portata in meno dal fondo di riequilibrio 2013 o viene considerata solo in aumento dell'obiettivo del patto di stabilità 2013? Inoltre, sempre l'art. 3 del D.M. conclude " i predetti importi non sono validi ai fini del patto di stabilità interno". Si riferisce all'importo in uscita dell'estinzione anticipata? Se l'estinzione è imputabile al titolo III, è già escusa dal patto. E l'indennizzo è dovuto? La somma indicata nell'allegato B deve coprire solo il debito dell'ente escluso l'indennizzo? Potreste chiarirmi come opera il decreto?
Grazie
Questa è a mio avviso l'interpretazione da seguire per la problematica rilevata.
Primo quesito: la somma non utilizzata viene portata in meno dal fondo di riequilibrio 2013.
Secondo questito: in pratica non viene considerata accertabile ai soli fini del patto di stab.tà (tra le entrate correnti del titolo I) la somma destinata all'estinzione anticipata ex lege (del resto già il fatto di stanziarla in entrata al tit. I e in uscita al tit. III avrebbe avuto un ovvio effetto positivo sul patto pari all'importo stesso... troppo bello ... ergo ... non possibile considerarla ai fini del patto).
Terzo quesito: l'indennizzo e le penali sono dovuti nella versione originaria del d.l.174/12 (e le somme di cui trattasi non possono coprirli), ma secondo le modifiche attualemente in corso di approvazione parlamentare, sembrerebbe che con la somma destinata all'estinz. antic. mutui si possano coprire anche indennizzi e penali ... sarebbe un bel passo in avanti ... per cui aspettiamo la conversione che dovrebbe avvenire a brevissimo termine (forse entro la settimana prossima).
Buon lavoro.