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Versione completa: Legge 135/2012
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l’articolo 6, comma 17, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recita: “A decorrere dall'esercizio finanziario 2012, gli enti locali iscrivono nel bilancio di previsione un fondo svalutazione crediti non inferiore al 25 per cento dei residui attivi, di cui ai titoli primo e terzo dell'entrata, aventi anzianità superiore a 5 anni. Previo parere motivato dell'organo di revisione, possono essere esclusi dalla base di calcolo i residui attivi per i quali i responsabili dei servizi competenti abbiano analiticamente certificato la perdurante sussistenza delle ragioni del credito e l'elevato tasso di riscuotibilità.”

Significa che il fondo va calcolato sui residui attivi in essere dal 2006 al 20011 oppure dal 2006 in su? a mio avviso quanto scritto nella legge riguarda i residui degli anni 2006 e precedenti. E' un' interpretazione corretta??
La tua lettura dell’articolo 6, comma 17, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, è correttissima, quindi vanno considerati i residui 2006 e retro.
L'anno prossimo (rend.2012) quelli del 2007 e retro ...
e cosi' via...
Buon lavoro a tutti gli utenti del forum.
GRAZIE MILLE!!!
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