Leggendo l'art. 30 Dlgs. 165/2001 sulla mobilità volontaria tra
enti .
Si parla ad un certo punto di "Il trasferimento è disposto
previo parere favorevole dei dirigenti responsabili dei servizi e degli
uffici cui il personale è o sarà assegnato sulla base della
professionalità in possesso del dipendente in relazione al posto
ricoperto o da ricoprire."
Non specificando chi dovrà disporre l'assenso per i Dirigenti non è
che tale norma non sia applicabile a procedure concorsuali per Dirigenti ? In altre parole, anche se a parere di chi scrive l''istituto della preventiva doppia mobilità al concorso ex artt. 30 e 34-bis del TU P.I dovrebbe applicarsi ad ogni procedura concorsuale a prescindere se sia riservato a Dirigineti o personale non dirigente, è possibile ipotizzare che per i dirigenti si possa non effettuare l'avviso di mobilità ex art. 30 e passare subito ad un concorso ?
Non conosco i contratti Dirigenziali degli altri comparti, ma per il comparto Regioni / Autonomie Locali l'art. 16 CCNL 23.12.1999 prescrive che: "Qualora il dirigente presenti domanda di trasferimento ad altra amministrazione del Comparto che vi abbia dato assenso, il nullaosta dell’amministrazione di appartenenza è sostituito dal preavviso di 4 mesi".
Quindi, il preavviso assorbe il nullaosta.
Mi sembra di poter escludere che l'art. 30 Dlgs 165/01 non si applichi.
Se nei contratti degli altri comparti non è prevista una norma analoga a quella citata oppure si vuole anticipare il trasferimento (cioè prima dei 4 mesi di preavviso), credo si possa far riferimento al "superiore" gerarchico del Dirigente (che per gli Enti Locali può essere il Segretario Generale).
Anche per le assunzioni dei dirigenti è necessario attivare preventivamente le procedure di mobilità volontaria ex articolo 30 DLgs n. 165/2001. In questo senso si sono espressi vari TAR tra cui quello di Cagliari. Per cui spetta alle singole amministrazioni individuare il soggetto competente ad esprimersi sulle domande di mobilità, sia in uscita che in entrata. Tale figura potrebbe ad esempio essere individuata nel segretario comunale.
Si ricorda che negli enti locali il dirigente può comunque fuoriuscire per mobilità anche senza il consenso dell'ente a condizione che garantisca il rispetto del periodo di preavviso.
Arturo Bianco
Grazie per la risposta e anche i riferimenti giurisprudenziali e concordo con le conclusioni. Tra l'altro anche l' art. 23 del D.Lgs. n. 165/2001 afferma:
2. È assicurata la mobilità dei dirigenti, nei limiti dei posti disponibili, in base all'articolo 30 del presente decreto. I contratti o accordi collettivi nazionali disciplinano, secondo il criterio della continuità dei rapporti e privilegiando la libera scelta del dirigente, gli effetti connessi ai trasferimenti e alla mobilità in generale in ordine al mantenimento del rapporto assicurativo con l'ente di previdenza, al trattamento di fine rapporto e allo stato giuridico legato all'anzianità di servizio e al fondo di previdenza complementare. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica cura una banca dati informatica contenente i dati relativi ai ruoli delle amministrazioni dello Stato.
L'istituto della mobilità dei dirigenti, alla luce delle previsioni che consentono di prescindere dall'assenso dell'ente, determina la conseguenza che lo stesso deve essere motivato nell'ambito del proprio ente, visto che può trasferirsi ad altro. Ovviamente, alla luce delle riduzioni del numero dei dirigenti e soprattutto delle limitazioni alle nuove assunzioni, il panorama è destinato in via di fatto ad essere cambiato per numerosi aspetti.
Cordiali saluti
Arturo Bianco