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Versione completa: Valore buono pasto
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Il valore del buono pasto può essere aumentato nei limiti dei 7 euro (imposto dalla spending review) o è soggetto al vincolo dell’art. 9 c. 1 del DL 78/2010 che dice che il trattamento ordinariamente spettante non può essere superiore a quello del 2010?
Il valore di Euro 7,00 è un limite massimo.
Rimane invariata la disciplina del DL 78/2010.
La circolare della RGS n. 12/2011 stabilisce infatti che "Si rappresenta che il limite stabilito nel primo comma dell’articolo 9 ha una valenza di carattere generale e di cornice in relazione alle puntuali misure di contenimento contenute nel medesimo articolo, illustrate nei paragrafi successivi, finalizzate a garantire l’invarianza dei trattamenti retributivi nel triennio di riferimento. Tale invarianza dovrà riguardare anche il valore dei buoni pasto, la cui misura non potrà essere incrementata nel medesimo triennio anche in considerazione del fatto che, ai sensi dell’art. 51, comma 2 lett. C) del TUIR, i buoni pasto costituiscono redditi da lavoro dipendente per importi superiori a Euro 5,29."
Ciao
Questo significa che se il valore facciale è pari a 4 euro lo posso portare a 5.29.
Non posso solo oltrepassare la cifra di 5.29 perché in quel caso i buoni pasto costituiscono redditi da lavoro dipendente.
Ho capito bene?
L'impostazione citata sembra avere conferma anche dalla Corte dei Conti Toscana n. 187/2011 che allego in parte ed invito alla lettura..."Si conclude pertanto ritenendo che il divieto di aumentare il “trattamento ordinariamente spettante per l’anno 2010” di cui all’articolo 9, comma 1°, del D.L. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 122/2010, sia violato in caso di incremento del valore
del buono pasto oltre la quota di euro 5,29 (del medesimo avviso è la Sezione Controllo Emilia Romagna con deliberazione n. 25 del 17 giugno 2011)."
Saluti
Il valore del buono pasto non può per la circolare del Ministro dell'Economia n. 12/2011 essere aumentato nel triennio 2011/2013: tale circolare, nonostante il richiamo alla soglia a partire dalla quale, esso diventa tassabile non prevede alcuna possibilità di incremento. I pareri delle sezioni di controllo della Corte dei Conti della Toscana n. 187/2011 e della Emilia n. 25/2011 sembrano consentire tale incremento entro il tetto massimo di euro 5,29, che costituisce la soglia a partire dalla quale il buono pasto viene assoggetto alle imposte sul reddito.
Cordiali saluti
Arturo Bianco
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