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Versione completa: Specifiche indennità per categorie “A” e “B1”
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L’art.4 c. 3 del CCNL del 16.7.1996 prevede quanto segue:

“3. Al personale appartenente alle qualifiche dalla I alla IV, a decorrere dal 1º dicembre 1997 è corrisposta una indennità specifica pari a L. 125.000 annue lorde, per dodici mensilità.”

Le risorse economiche per il pagamento della suddetta specifica indennità vengono sottratte alla parte stabile del fondo o sono a carico del bilancio?
Trattandosi di una indennità contrattuale e non essendo previsto il finanziamento a carico del bilancio dell'ente, le risorse per la indennità destinata al personale delle categorie A e B1 deve essere tratta dal fondo e, quindi, dalla parte stabile.
Si ricorda che, nel giudizio dell'Ara, al personale on provenienza dalle ex 1^e 2^ qualifiche funzionali, l’indennità di cui si tratta, ai sensi dell’art.7, comma 3, del CCNL del 31.3.1999, è stata riassorbita, al momento del passaggio nel nuovo sistema di classificazione, per finanziare il pagamento del più elevato trattamento stipendiale definito per la nuova categoria A.
Arturo Bianco
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