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Versione completa: ASSUNZIONI TRAMITE MOBILITA' TRA ENTI
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Le vigenti disposizioni legislative in materia di assunzione di personale, come tutti i colleghi sanno,  sono estremamente restrittive, in particolare per i Comuni soggetti al patto di stabilitā.

Per tutte le tipologie di assunzioni (sia a tempo indeterminato che flessibili) occorre preliminarmente il rispetto di:
a) Patto stabilitā anno precedente;
b) Importo totale della spesa di personale inferiore a quella accertata nell'anno precedente;
c) Rapporto spesa personale/spesa corrente inferiore al 50%

Pur rispettando tutte e tre le condizioni i vinvoli sono ancora stringenti in quanto:
1) Per le assunzioni flessibili occorre rispettare il limite di spesa pari al 50% di quella sostenuta allo stesso titolo nell'anno 2009;

2) per le assunzioni a tempo indeterminato occorre rispettare il limite di spesa pari al 20% delle cessazioni avvenute nell'anno precedente (da vari chiarimenti sembra comunque che le cessazioni da computare siano quelle a partire dal 2010)

Nel mio Ente si sono verificate 3 cessazioni (1 nel 2011 e 2 nel 2012)
Il calcolo del 20% della spesa consentirebbe la assunzione di una cat. C1 a tempo parziale per max. 24/36 dell'orario di lavoro.

Dalla lettura della gran mole di norme e di pareri mi sembre di aver capito che le eventuali assunzioni con mobilitā da altri enti pubblici (ovviamente con situazioni di esubero) neutralizzi la spesa e l'impatto che essa avrebbe sul rispetto dei tetti.

Rispettando quindi i parametri essenziali precedentemente richiamati alle lett. a), b), c) č possibile effettuare 2 assunzioni di cat. C attraverso la mobilitā volontaria di personale da altri Enti per coprire altrettanti posti vacanti in pianta organica?

CHIEDO UN PARERE A TUTTI I COLLEGHI
La risposta č positiva: le assunzioni tramite mobilitā non entrano nel tetto della spesa del personale che č possibile assumere.
Si evidenzia che sulla base della legge n. 44/2012 il tetto di spesa per le nuove assunzioni č stato elevato dal 20% al 40% della spesa del personale cessato nell'anno precedente.
Si conviene che si sta affermando la lettura per cui possono essere calcolate anche le cessazioni non coperte dell'anno 2010.
Cordiali saluti
Arturo Bianco
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