27-08-2012, 14:04
L'art. 5 comam 7 del DL 95/2012 convertito in L.135/2012 pevede che a
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7. A decorrere dal 1° ottobre 2012 il valore dei buoni pasto attribuiti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché le autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) non può superare il valore nominale di 7,00 euro. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dal 1 ottobre 2012. I contratti stipulati dalle amministrazioni di cui al primo periodo per l'approvvigionamento dei buoni pasto attribuiti al personale sono adeguati alla presente disposizione, anche eventualmente prorogandone la durata e fermo restando l'importo contrattuale complessivo previsto. A decorrere dalla medesima data è fatto obbligo alle università statali di riconoscere il buono pasto esclusivamente al personale contrattualizzato. I risparmi derivanti dall’applicazione del presente articolo costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni dello Stato e concorrono per gli enti diversi dalle amministrazioni statali al miglioramento dei saldi di bilancio. Tali somme non possono essere utilizzate per incrementare i fondi per la contrattazione integrativa."
Se l'Ente si è dotato di una "card" eletronica, in conformità alle indicazioni di cui alla risoluzione n.63/E dell'Agenzia delle Entrate del 17 maggio 2010, cioè quale mero strumento identificativo dell'avente diritto da cui deriva che le stesse (ndr "card") non sono assimilabili ai buoni pasto (ticket restaurant) quanto piuttosto ad un sistema di mensa aziendale diffusa, è fuori dal campo di applicazione della novella normativa di cui trattasi " ?