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Versione completa: Regolamenti mobilità e uffici e servizi
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1° quesito

Alla luce dell’art. 5 c. 2 del D.Lgs 165/2001 può essere istituito ancora un regolamento di mobilità interna da concertare con le OO.SS.?

2° quesito

È ancora possibile concertare gli aspetti relativi ai criteri generali sulla graduazione delle funzioni e sulle modalità di affidamento e revoca degli incarichi delle posizioni organizzative e delle alte professionalità?
Fermo restando che le scelte organizzative degli enti sono sicuramente autonome, devono però sempre essere caratterizzate da principi di trasparenza e assicurare la corretta funzionalità delle strutture per il conseguimento del massimo livello di soddisfacimento delle competenze istituzionali.
Non mi sembra sia possibile lasciare all’arbitrarietà del dirigente il conferimento dell’incarico senza prevedere a monte dei criteri da concertare con le OO.SS.
Non si vedono ragioni preclusive della possibilità per le amministrazioni di darsi un regolamento sulla mobilità interna, che i dirigenti -dotati dei poteri e delle capacità del privato datore di lavoro- applicheranno.
L'applicazione delle novità di cui al DLgs n. 150/2009 per gli aspetti che impattano sulla contrattazione in vigore sono da definire. A chi scrive sembra che tale disposizione abbia abrogato le norme dei contratti che prevedono un intervento delle oo.ss. sulle materie organizzative. Ma per dichiarare l'avvenuta abrogazione di una norma contrattuale ci vogliono solidi argomenti, soprattutto nel caso di contenzioso dinanzi al giudice del lavoro. Peraltro, la concertazione non priva dell'ente del suo potere decisionale, preoccupazione che è alla base della norma di legge. Ricordo che comunque la concertazione sindacale interviene solamente sui criteri e non sui singoli provvedimenti adottati dai dirigenti, che in quanto tal sfuggono da relazioni sindacali che non siano la semplice informazione, anche successiva. I limiti alla autonomia dei dirigenti sono dettati nei regolamenti stessi.
Cordiali saluti
Arturo Bianco
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