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Versione completa: campo di applicazione contrattuale
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CAMPO DI APPLICAZIONE
(Art. 1 CCNL 22/1/2004)
1. Il presente contratto collettivo nazionale si applica a tutto il personale - esclusi i dirigenti- con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato, dipendente da tutti gli enti del comparto delle regioni e delle autonomie locali indicate dall’art. 10, comma 1, del CCNQ sulla definizione dei comparti di contrattazione collettiva del 18 dicembre 2002, di seguito denominati “enti”.

Alla luce del sopra citato dettato contrattuale è legittima la frase che segue?

I lavoratori con contratto di fornitura di lavoro temporaneo , ai sensi dell’art. 2 CCNL 14/9/2000, i dipendenti a tempo determinato e quelli assunti con contratto a tempo determinato, partecipano alla produttività collettiva, pervia valutazione, in proporzione al periodo di tempo lavorato, purché di durata pari o superiore ai 4 mesi.
La normativa di cui agli articoli precedenti deve essere applicata, oltre che ai lavoratori assunti a tempo determinato ed ai contratti di formazione lavoro.
Si ritiene legittima la limitazione della fruizione della produttività al personale assunto con contratto flessibile di durata superiore a 4 mesi.
Si ricorda che il CCNL 14.9.2000 stabilisce che la remunerazione accessoria dei dipendenti assunti con contratto di somministrazione sia erogato con risorse che non sono comprese nel fondo.
Cordiali saluti
Arturo Bianco
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