PAWEB Forum

Versione completa: mancato rispetto patto si stabilità anno 2011-
Attualmente stai guardando una versione ridotta del contenuto. Per vedere [b]la[/b] versione completa, clicca qui
Città di Piedimonte Matese
Provincia di Caserta
Piazza De Benedictis – 81016 Piedimonte Matese(Ce)
Tel. 0823/786450 – Fax 0823/786480
Servizio Finanziario


Piedimonte Matese 24/05/2012


Quesito in merito al non rispetto del patto di stabilità anno 2011 in riferimento alle nuove disposizioni emanate con D.L. n. 16/2012 convertito con legge n. 44/2012 .


Si premette che il Comune di Piedimonte Matese in provincia di CE è Ente assoggetto al rispetto del patto di stabilità interno per essere un Comune superiore a 5.000 ab.
Come risulta dalle certificazione trasmessa alla Ragioneria nei termini prescritti, relativamente all’anno 2011 il saldo finanziario conseguito in termini di competenza mista evidenzia il mancato raggiungimento dell’obiettivo programmato per € 2.567.000,00 dovuto a :
• pagamenti su OO.PP con fondi della Cassa DD.PP (1.998.000,00)
• utilizzo avanzo di amministrazione (€ 423.000,00)
• compartecipazione comunale su progetto regionale in materia di sicurezza urbana (€ 54.720,00)
• finanziamento studi su rischio idrogeologico (€ 100.000 – per essere il 70% del territorio a rischio idrogeologico)
Così come anche riportato nella circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 5 /2012 il comma 26 dell’articolo 31 della legge n. 183 del 2011, conferma le misure di carattere sanzionatorio di cui all’articolo 7, commi 2 e seguenti, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149. Tali disposizioni prevedono, a carico dell’ente inadempiente, nell’anno successivo a quello dell’inadempienza in primis la riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l’obiettivo programmatico predeterminato e comunque per un importo non superiore al 3 per cento delle entrate correnti registrate nell’ultimo consuntivo.
Pertanto per l’anno 2012 il Comune di Piedimonte Matese alla luce di tale disposizione è sottoposto ad una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio nella misura di € 353.731 pari al 3% dell’entrate correnti registrate nell’ultimo consuntivo ( consuntivo approvato anno 2010) essendo la differenza tra il risultato registrato ed il saldo programmato superiore al 3% .
Alla luce delle sopravvenute disposizioni legislative, D.L. 16 /2012 così come convertito con legge 44/2012 , che all’art. 3 septies al comms 12 bis ha disposto la soppressione delle parole “ e comunque per un importo non superiore al 3% dell’entrate correnti registrate nell’ultimo consuntivo “ presenti all’art. 7 com. 2 lettera a) del Dlgs 6/09/2011 n. 149.
si chiede di conoscere:
1) se la nuova disposizione in osservanza al principio delle irretroattività delle leggi è relativa al mancato rispetto del patto anno 2012.
2) se tale disposizione possa avere effetti anche in relazione al mancato rispetto del patto nell’anno 2011 e quali sono le modalità di applicazione .

Tale richiesta si rende necessaria ai fini della predisposizione del bilancio preventivo 2012 di prossima scadenza .


Il Responsabiledel settore P.G.F.
Rag. Giovanni SANTOMASSIMO
LA NOVELLA RECATA DALLA DISPOSIZIONE DELLA LEGGE 44/2012, DI CONVERSIONE DEL D.L.16/2012, SEMBREREBBE PRIMA FACIE ESSERE IMMEDIATAMENTE OPERATIVA, PER CUI CONSIGLIO DI PREVEDERE NEL BILANCIO 2012 L'INTERO "SFORNDAMENTO 2011" (PER IL REC. ERARIALE)E DI FORMULARE APPOSITO QUESITO AL MINISTERO E.F. ALL'INDIRIZZO MAIL DI CUI ALLA RECENTE CIRCOLARE N.5 DEL 14/02/2012 (PSI 2012).
SALUTI E BUON LAVORO.
ho seguito il consiglio che mi ha dato il dott. cascone gennaro sul quesito in questione ed ecco la risposta del mef:

Da Pattostab
A 'giovanni.santomassimo'
Data mercoledì 30 maggio 2012 - 13:53
R: Quesito su mancato rispetto patto di stabilità anno 2011.

In relazione al quesito posto, si fa presente che l’assoggettamento alla sanzione di cui all’articolo 7, comma 2, lett. a), del decreto legislativo n. 149 del 2011, come modificata dall’articolo 4, comma 12-bis, del citato decreto legge n. 16 del 2012 si applica in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno dell’anno 2012 e seguenti e che, quindi, non abbia effetti retroattivi.


BENISSIMO,
PER UNA VOLTA LA VISIONE DEL MEF E' MENO RESTRITTIVA DI QUELLA DELLA DOTTRINA.
QUINDI SI PUO' PREVEDERE IN BILANCIO 2012 LO SFONDAMENTO NEI LIMITI DEL "3%".
BUON LAVORO!!!
Referenza dell'URL