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Versione completa: Tesoreria Unica art. 35 l.27/2012
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Il Comune di Vietri Sul Mare ha in corso un contratto di Tesoreria Comunale con il Monte dei Paschi di Siena con scadenza 31/12/2015.
Il Comune utilizza somme rinvenienti dall'estinzione anticipata di mutui precedenti al 2005 per € 610.000,00, non coperti da contribuzioni statale o Regionale. Solo alcuni di questi sono assistiti dal contributo sviluppo investimenti. Pertanto si chiede se la predetta somma rientra tra quelle escluse dall’applicazione della Tesoreria unica previsto dall'aRT. 35 COMMA 8, terzo periodo L. 27/2012.
Si chiede altresì di conoscere, se la facoltà di recedere dal contratto di Tesoreria del successivo comma 13, spetta solo all'Ente o pure al Tesoriere.
Le somme derivanti dall'estinzione anticipata di mutui non coperti da contribuzioni statale o regionale, ma "solo genericamente e parzialmente" assistiti dall'ex f.s.i. sono sicuramente ed espressamente escluse dall'art.35 del dl 1/2012. <<Non va però dimenticato che tali somme sono vere e proprie entrate vincolate "per cassa", per cui se non accantonate su apposito conto corrente dedicato, vanno utilizzate solo nei limiti del combinato disposto degli artt. 195 e 222 tuel>>.

Per quanto concerne il diritto di recesso, va detto poi che la norma lo attribuisce sia all'ente che al tesoriere, ponendo come unica conditio il preliminare esperimento della "rinegoziazione" del contratto di tesoreria (nel senso che: se non si riesce a rinegoziare le condizioni economico-finanziarie del contratto, alloro una delle due parti può recedere).

Saluti e buon lavoro a tutti.
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