PAWEB Forum

Versione completa: Termini per le operazioni dell'Adunanza dei presidenti di seggio
Attualmente stai guardando una versione ridotta del contenuto. Per vedere [b]la[/b] versione completa, clicca qui
In questo Comune si sono svolte, in data 6 e 7 maggio 2012, le votazioni per l’elezione del Sindaco  e del Consiglio comunale;  il Comune è diviso in otto sezioni elettorali, concorrevano all’elezione due liste di 15 candidati ciascuna e due candidati sindaci. Ai sensi dell’art. 47 del D.P. Reg. 20-8-1960, n. 3 (T.U. delle leggi per l’elezione dei consigli comunali della Regione siciliana), “Il presidente dell’ufficio della 1^ sezione… nel giorno di martedì successivo alla votazione, se possibile, o al più tardi alle ore 8 del mercoledì, riunisce i presidenti delle altre sezioni o chi ne fa le veci e, in unione ad essi, riassume i risultati degli scrutini delle varie sezioni …………. e fa la proclamazione degli eletti……….. Per la validità delle anzidette operazioni basta la presenza della maggioranza di coloro che hanno qualità per intervenirvi”.  Inoltre, ai sensi dell’art. 8, comma 2 ter, della l.r. 26-8-1992, n. 7 (Norme per l’elezione con suffragio popolare del Sindaco ecc.) “Le operazioni dell’ufficio centrale o dell’adunanza dei presidenti relative all’elezione del sindaco vanno espletate con precedenza rispetto a quelle relative all’elezione del consiglio comunale e vanno completate entro il mercoledì successivo al giorno di votazione”. Il combinato disposto delle norme sopra citate delinea un quadro in cui le operazioni dell’adunanza si svolgono in successione entro il mercoledì, con precedenza per la proclamazione del sindaco. Salve cause di forza maggiore, non sembra possibile che le operazioni dell’adunanza dei presidenti siano interrotte ad libitum, in assenza di cause ostative che comunque dovrebbero riguardare l’impossibilità di costituire o ri-costituire la maggioranza dell’organo, anche con i vice-presidenti qualora i presidenti fossero impediti. Sebbene non espressamente previsto, inoltre, trattandosi di operazioni di un seggio elettorale le stesse dovrebbero essere compiute in successione, dall’apertura alla chiusura del verbale, il quale infatti è predisposto senza paragrafi che diano conto della chiusura e riapertura delle operazioni.
L’attuale presidente della 1^ sezione interpreta invece le suddette norme nel senso che solo la proclamazione del sindaco deve essere fatta entro il mercoledì, mentre per i consiglieri l’adunanza può prendersi tutto il tempo che vuole, addirittura – come preannunciato – fino al sabato. Per realizzare tale dilazione, l’adunanza “lavora” circa tre ore al giorno, nel pomeriggio, autoconvocandosi per le sedute successive, senza che di tali interruzioni sia dato atto e motivazione nel verbale. Fra martedì e mercoledì, i nove appartenenti all’adunanza hanno compilato le prime due pagine del verbale, consegnandone un estratto al Comune (privo, fra l’altro, del prospetto riepilogativo dei voti che fa parte integrante e sostanziale del verbale) e sostenendo che sulla scorta di tale estratto il Sindaco può ritenersi formalmente insediato. A parte l’assurdo giuridico di un estratto, che, pur non essendo contemplato in alcuna norma, avrebbe efficacia costitutiva della proclamazione, resta anche il dubbio sulla stessa validità delle operazioni di riscontro compiute da questa adunanza che – senza specifiche motivazioni – interrompe la successione delle stesse. Di non minore rilievo appare l’onere economico che una simile procedura impone all’Ente: ogni riunione giornaliera, infatti, produce una spesa di € 615,00, oltre alla remunerazione dello straordinario notturno per due agenti di P.M. addetti alla vigilanza del seggio. A tale proposito, il presidente dell’adunanza sottolinea che l’art. 2 della l.r. 7 maggio 1977, n. 29, enumera, fra gli atti a corredo dei titoli di spesa per la corresponsione dei suddetti onorari, “gli estratti dei verbali relativi alle singole riunioni” e i “certificati attestanti le sedute stesse con l’indicazione dei partecipanti”; a suo parere, è proprio la formulazione letterale di questa legge che autorizza l’adunanza a svolgere – a sua totale discrezione – il numero di riunioni che ritiene opportuno.
Si chiede, in merito a quanto esposto, se possa ritenersi legittimo il comportamento adottato dall’adunanza dei presidenti e se sia ravvisabile una responsabilità erariale per chi liquidasse onorari per sedute successive alla giornata del mercoledì, senza che ricorrano – si ribadisce – particolari motivazioni per una simile dilazione delle operazioni di riscontro.

Referenza dell'URL