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Versione completa: assenze per malattia
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Nel mio comune il responsabile del personale usa recuperare - per i giorni di assenza per malattia - la quota giornaliera dell’indennità di comparto (art. 33 del CCNL 22/1/04) sulla base dell’interpretazione del Dipartimento Funzione Pubblica del 3/1/2009 n. 474Z, nella quale si afferma che “l’indennità di comparto degli enti locali, pur essendo di natura fissa e ricorrente, non è qualificabile dalle disposizioni contrattuali come trattamento economico fondamentale”.
Trovo questa interpretazione assurda, unilaterale ed errata.
Su questo chiedo cortesemente il parere di esperti.
L’ art.17 del CCNL dell’1.4.1999 elenca tutte le voci che fanno parte del trattamento economico accessorio. l’indennità di comparto fa parte di questo elenco.
Fanno parte del trattamento economico fondamentale le seguenti voci:
stipendio tabellare
tredicesima
progressione economica orizzontale
retribuzione individuale di anzianità
assegno ad personam
Di quest’opinione è anche l’Aran
A parte i giudizi di opportunità, l'indennità di comparto va detratta per i primi 10 giorni di assenza per malattia in quanto è da considerare come salario accessorio. In questo senso vanno le letture Aran e Dipartimento della Funzione Pubblica.
Cordiali saluti
Arturo Bianco
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