08-05-2012, 18:41
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di un comune su richiesta del sindacato ha partecipato ad un convegno su salute e sicurezza.
L’orario di lavoro del dipendente per quella giornata ha inizio alle ore 07.15 e termina alle ore 13.15.
Il convegno aveva inizio alle ore 9:30 e terminava alle ore 14:00.
Si chiede se i 45 minuti prestati in più dal dipendente possano essere retribuiti come lavoro straordinario, visto che l’art. 50 c. 2 del Dlgs 81/2008 prevede che l’rls per lo svolgimento del suo incarico non deve avere perdita di retribuzione.
Un altro dipendente nella stessa giornata svolge il suo lavoro dalle 15:00 in poi. A lui si dovranno riconoscere 4.5 ore di straordinario (orario del convegno dalle 9:30 alle 14:00)?
Art. 50 c. 2 del D.lgs. 81/08
2. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza deve disporre del tempo necessario allo svolgimento dell'incarico senza perdita di retribuzione, nonche' dei mezzi e degli spazi necessari per l'esercizio delle funzioni e delle facolta' riconosciutegli, anche tramite l'accesso ai dati, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera r), contenuti in applicazioni informatiche. Non puo' subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attivita' e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali.
IV. Permessi retribuiti orari. CCQN 10/07/1996
Nelle amministrazioni o unita' lavorative che occupano più di 15 dipendenti, per l'espletamento dei compiti previsti dall'art. 19 del decreto legislativo n. 626/94, i rappresentanti per la sicurezza, oltre ai permessi già previsti per le rappresentanze sindacali, utilizzano appositi permessi retribuiti orari pari a 40 ore annue per ogni rappresentante.
L’orario di lavoro del dipendente per quella giornata ha inizio alle ore 07.15 e termina alle ore 13.15.
Il convegno aveva inizio alle ore 9:30 e terminava alle ore 14:00.
Si chiede se i 45 minuti prestati in più dal dipendente possano essere retribuiti come lavoro straordinario, visto che l’art. 50 c. 2 del Dlgs 81/2008 prevede che l’rls per lo svolgimento del suo incarico non deve avere perdita di retribuzione.
Un altro dipendente nella stessa giornata svolge il suo lavoro dalle 15:00 in poi. A lui si dovranno riconoscere 4.5 ore di straordinario (orario del convegno dalle 9:30 alle 14:00)?
Art. 50 c. 2 del D.lgs. 81/08
2. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza deve disporre del tempo necessario allo svolgimento dell'incarico senza perdita di retribuzione, nonche' dei mezzi e degli spazi necessari per l'esercizio delle funzioni e delle facolta' riconosciutegli, anche tramite l'accesso ai dati, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera r), contenuti in applicazioni informatiche. Non puo' subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attivita' e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali.
IV. Permessi retribuiti orari. CCQN 10/07/1996
Nelle amministrazioni o unita' lavorative che occupano più di 15 dipendenti, per l'espletamento dei compiti previsti dall'art. 19 del decreto legislativo n. 626/94, i rappresentanti per la sicurezza, oltre ai permessi già previsti per le rappresentanze sindacali, utilizzano appositi permessi retribuiti orari pari a 40 ore annue per ogni rappresentante.