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Versione completa: Convegno RLS in straordinario
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Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di un comune su richiesta del sindacato ha partecipato ad un convegno su salute e sicurezza.
L’orario di lavoro del dipendente per quella giornata ha inizio alle ore 07.15 e termina alle ore 13.15.
Il convegno aveva inizio alle ore 9:30 e terminava alle ore 14:00.
Si chiede se i 45 minuti prestati in più dal dipendente possano essere retribuiti come lavoro straordinario, visto che l’art. 50 c. 2 del Dlgs 81/2008 prevede che l’rls per lo svolgimento del suo incarico non deve avere perdita di retribuzione.
Un altro dipendente nella stessa giornata svolge il suo lavoro dalle 15:00 in poi. A lui si dovranno riconoscere 4.5 ore di straordinario (orario del convegno dalle 9:30 alle 14:00)?

Art. 50 c. 2 del D.lgs. 81/08
2. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza deve disporre del tempo necessario allo svolgimento dell'incarico senza perdita di retribuzione, nonche' dei mezzi e degli spazi necessari per l'esercizio delle funzioni e delle facolta' riconosciutegli, anche tramite l'accesso ai dati, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera r), contenuti in applicazioni informatiche. Non puo' subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attivita' e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali.


IV. Permessi retribuiti orari. CCQN 10/07/1996
Nelle amministrazioni o unita' lavorative che occupano più di 15 dipendenti, per l'espletamento dei compiti previsti dall'art. 19 del decreto legislativo n. 626/94, i rappresentanti per la sicurezza, oltre ai permessi già previsti per le rappresentanze sindacali, utilizzano appositi permessi retribuiti orari pari a 40 ore annue per ogni rappresentante.
Si presume che il RLS sia stato autorizzato dall'ente a partecipare al convegno. In tale presupposto tutte le attività aggiuntive danno diritto alla fruizione del lavoro straordinario o al riposo compensativo, come previsto normalmente per la formazione. Ma le ore che vanno dalle 7,15 all'avvio dei lavori del convegno non vengono considerate?
Parimenti, se il lavoratore con orario pomeridiano ha partecipato nella mattinata ai lavori del convegno, ovviamente previa autorizzazione, occorre capire se nel pomeriggio ha svolto il suo orario normale, ed allora occorre riconoscere il lavoro straordinario. Se non ha lavorato nel pomeriggio, vi è stata semplicemente una modifica del suo orario di lavoro in quella giornata.
Cordiali saluti
Arturo Bianco
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