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Versione completa: permessi retribuiti L.104/92
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in applicazione alla L.183/2010 e del Dlvo 119/2011 posso continuare ad usufruire dei 3 giorni di permesso L.104/92 per assistere un parente di 3° grado che è orfano e vedovo e che abita nello stesso stabile con la figlia casalinga?io sarei l'unico beneficiario di detti permessi in quanto il disabile ha dichiarato di voler essere assistito soltanto da me.
Visto che i genitori e il coniuge della persona in situazione di disabilità grave sono deceduti lei può tranquillamente continuare a fruire dei 3 giorni mensili di permesso. Il fatto che questi abbia una figlia disoccupata/convivente non è rilevante.
anch'io interpreto così la normativa ma il problema è che l'ente in cui lavoro sospende il beneficio applicando per analogia l'art. 4 del DLvo 119/2011.
anche secondo me se ci sono parenti di 2° grado ed, in particolare, la figlia, il parente di terzo non dovrebbe usufruire, tranne che il disabile, oltre alla dichiarazione di scelta del congiunto da cui farsi assistere, non faccia anche la dichiarazione che per una valida motivazione il parente di secondo grado non è in grado di prestare assistenza. in caso contrario non si comprenderebbe la novità introdotta con il collegato al lavoro.
Condivido la lettura data per cui il parente di terzo grado, in presenza di parenti più stretti, non ha dopo la legge 183/2010 il diritto a fruire dei 3 giorni di permesso. Questa è la portata innovativa della disposizione, che altrimenti non conterrebbe elementi di novità,
Cordiali saluti
Arturo Bianco
Egr. dott. Bianco non condividendo la sua risposta per due motivi:
1) La legge 183/2010 anche se restringe ai parenti di 2° grado la fruizione dei 3 giorni di permesso retribuito, estende tali benefici ai parenti di 3° grado “qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti”.
Il caso in discussione è che il disabile è vedovo ed orfano.
2) La circolare INPS n. 90 del 2007, tutt’oggi in vigore, in base a vari orientamenti giurisprudenziali  delinea i criteri in merito alla concessione dei benefici previsti dai commi 2 e 3 dell’art.33 della L104/1992  asserendo al punto 1“che a nulla rilevi che nell’ambito del nucleo familiare della persona con disabilità in situazione di gravità si trovino conviventi familiari non lavoratori idonei a fornire l’aiuto necessario” ed al punto 2 “che la persona con disabilità in situazione di gravità - ovvero il suo amministratore di sostegno ovvero il suo tutore legale – possa liberamente effettuare la scelta su chi, all’interno della stessa famiglia, debba prestare l’assistenza prevista dai termini di legge”.
Nel nostro caso, così come stabilisce detta circolare, è irrilevante che il disabile abbia una figlia che abita nello stesso edificio.
Distinti Saluti
Maria
Riconfermo la mia convinzione: le citate indicazioni sono precedenti alla modifica legislativa. Cero di fare ulteriori approfondimenti.
Cordiali saluti
Arturo Bianco
cosa è successo? non trovo la risposta di quartarone_giovanni del 25/06/2012 ore 22:08. L'ho letta collegandomi a
http://mhceserv-nt.alicomitalia.it/celse...hp?tid=634
e mi sembra che sia arricchente per la discussione.
Desiderei invitare quartarone _giovanni ad inserire nuovamente la risposta del del 25/06/2012 ore 22:08 in quanto non è più a visionabile.
Grazie
Si sbaglia:
Art. 24.
(Modifiche alla disciplina in materia di permessi per l’assistenza a portatori di handicap in situazione di gravità)

1. All’articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. A condizione che la persona handicappata non sia ricoverata a tempo pieno, il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa. Il predetto diritto non può essere riconosciuto a più di un lavoratore dipendente per l’assistenza alla stessa persona con handicap in situazione di gravità. Per l’assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità, il diritto è riconosciuto ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente»;


Come lei stesso richiama la modifica (art. 24) della normativa (collegato lavoro) può verificare che nella fattispecie (parenti di 3° grado) la concessione dei permessi è subordinata solo alla disponibilità del coniuge o dei genitori del disabile, non della figlia o altri parenti di 1° grado (figlia) o successivi al primo.

I soggetti individuati in "primis" nell'art. 24 (coniuge e genitori) sono quelli obbligati all'assistenza dal codice civile (artt. 143 e 147 c.c.).
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