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Versione completa: Tre giorni di permesso per lutto
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All’art. 19 del ccnl 6/7/95 si trova la seguente frase:
1. A domanda del dipendente sono concessi permessi retribuiti per i seguenti casi da documentare debitamente:
- lutti per coniuge, parenti entro il secondo grado ed affini entro il primo grado: giorni tre consecutivi per evento;

se un dipendente che lavora dal lunedì al venerdì prendesse il permesso il venerdì, cosa succederebbe?
Potrà stare a casa usufruendo del sopracitato permesso nei giorni di venerdì – sabato e domenica (di cui gli ultimi due non lavorativi)?
oppure potrà rientrare il mercoledì, conteggiando come giorni di permesso venerdì – lunedì e martedì, visto che sabato e domenica non sono lavorativi?
il contratto prevede la consecutività dei giorni di permesso ma non la decorrenza, per cui il dipendente potrebbe richiedere il permesso da lunedi e/o fruirne comunque entro sette giorni dall'evento applicando per analogia, in assenza di disposizioni contrattuali, l'art.2,comma 2 del D.M.21/07/2000, n.278.
Il contratto prevede tre giorni consecutivi di permesso; per cui se il primo giorno è il venerdì gli altri sono il sabato e la domenica, con al conseguenza di "bruciarli" nel caso di ente in cui l'orario di lavoro è articolato su 5 giorni la settimana. Si conviene che il contratto non lega la decorrenza immediatamente all'evento, per cui la decorrenza dei 3 giorni di permesso può essere anche spostata di qualche giorno, ad esempio al lunedì immediatamente successivo.
Cordiali saluti
Arturo Bianco
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