In un comune con meno di 5mila abitanti si è oltrepassata la spesa del personale riferita all’anno 2004.
Di conseguenza l'ente desidera azzerare la parte variabile del fondo, ex art. 15 ccnl 1/4/99, distribuendo solo quella stabile.
Qual è la norma che glielo consente?
Innanzitutto la parte variabile del fondo dipende dalle scelte esclusive dell'ente, tranne i vincoli che derivano da specifiche norme di legge. Ed ancora questa previsione è consentita tanto dalla legge finanziaria 2006 che soprattutto dal DL n. 78/2010, che consente alle amministrazioni di tagliare il fondo per restare entro il tetto di spesa del personale. Si ricorda che, sulla base del DLgs n. 150/2009, il superamento del tetto alla spesa del personale impedisce alle amministrazioni di inserire risorse nel fondo, quindi di mettere risorse nella parte variabile.
Cordiali saluti
Arturo Bianco
Quesito:
Un comune con popolazione inferiore ai mille abitanti nell’anno 2011 ha superato le spese di personale 2004. Tale superamento è stato determinato per la parte preponderante dalla spesa dovuta alla convenzione di segreteria del Segretario Comunale (convenzione al 50% con un altro Comune), assunto in data 12 settembre 2011. Questo comune ha 4 dipendenti di cui 2 con posizione organizzativa. Già nel corso del 2011 prima della convenzione di segreteria, sono state adottate le seguenti misure per la riduzione delle spese:
1. riduzione delle posizioni organizzative dal massimo al minimo
2. riduzione delle spese del segretario comunale attraverso l’introduzione di un terzo comune
3. riduzione al minimo delle collaborazioni per ufficio tecnico e polizia
Queste operazioni tuttavia non hanno fatto rientrare le spese di personale
In sede di contrattazione decentrata 2011 la direttiva di utilizzo del fondo (costituito secondo i criteri di legge e non superiore al fondo 2010) si è orientata per la distribuzione di tutta la parte fissa, lasciando invece invariata e non distribuita tutta la parte variabile.
C’è una norma di legge che impone di distribuire comunque anche la parte variabile del fondo, nonostante il comune sfori le spese di personale e comunque abbia già adottato le misure idonee alla riduzione delle spese (punti 1,2,3)?
L'ente può decidere di non incrementare il fondo con le risorse di cui ai commi 2 e 5 del CCNL 1.4.1999, nonché di ridurre o eliminare le altre forme di parte variabile del fondo che dipendono dalla sua volontà. Per cui in questo caso si riduce la riduzione del fondo.
Se la parte variabile non è ripartita nel corso dell'anno essa va nell'anno successivo in economia al bilancio dell'ente, in quanto solamente la parte stabile non utilizzata incrementa il fondo dell'anno successivo nella parte variabile.
Cordiali saluti
Arturo Bianco