Il requisito di un periodo minimo di permanenza nella posizione economica in godimento pari a ventiquattro mesi necessario per fruire della progressione economica orizzontale è soddisfatto anche da un pregresso rapporto di lavoro a tempo determinato unita al rapporto di ruolo senza soluzione di continuità (stabilizzazione art. 1, comma 558, legge 296/2006)?
A giudizio di chi scrive l'anzianità utile ai fini delle progressioni orizzontali deve essere maturata come rapporto di lavoro a tempo indeterminato, anche presso un'altra PA. Vi sono tesi che consentono di sommare i periodi svolti a tempo determinato presso l'ente, tanto più nel caso di stabilizzazioni.
Si ricorda che nel triennio 2011/2013 le progressioni economiche producono solamente effetti giuridici. E che la circolare del Ministro dell'Economia 12/2011 ha chiarito che i benefici economici di tale periodo non potranno essere liquidati come arretrati ed inoltre che le risorse per le progressioni economiche decise vanno comunque tolte dal fondo, per cui fino al 2014 esse diventano economie di bilancio. Conviene fare progressioni in questo periodo?
Cordiali saluti
Arturo Bianco