05-02-2012, 23:17
In riferimento alla circolare n. 13/2011 del 13 novembre 2011 del dipartimento della Funzione pubblica, avente per oggetto "Indicazioni per la destinazione alla contrattazione integrativa delle economie conseguite in particolare dalle amministrazioni locali per effetto dell'art. 16 del Dl n. 98/2011, è possibile finanziare il Fondo contrattazione integrativa dell'anno 2012 coni l 50% delle ulteriori economie conseguite rispetto alle misure individuate dalla medesima norma anche superando il tetto del 2010 e atteso che:
- l'incidenza della spesa di personale su spesa corrente sia inferiore al 40%;
- l'ente riduca comunque la spesa di personale rispetto al precedente anno;
- sia stato rispettato il patto di stabilità;
- sia applicato il meccanismo delle fasce di merito di cui all'art. 31, comma 2, del Dlgs n. 150/2009.
In caso positivo e in concreto le economie possono riguardare :
- percentuali di riduzione eccedenti quelle edittali previste dai commi 7,8, 9, 12 e 13 dell’ dell’articolo 6 del D.L. 78/2010;
- riordino e ristrutturazione amministrativa;
- misure finalizzate alla razionalizzazione di alcune spese di funzionamento art. 2, commi 594 e segg. legge 244/2007 (legge finanziaria 2008);
- semplificazione e digitalizzazione;
- riduzione dei costi della politica;
- riduzione costi di funzionamento anche partecipate appalti;
Quali, al di là della sopra indicata esemplificazione sicuramente imprecisa e non esaustiva, sono le spese che possono effettivamente riguardare questi piani di razionalizzazione ?
Si può andare in deroga al tetto di spesa del fondo risorse decentrate di cui all’art. 9, comma 2-bis, d.l. 78/2010 e se con quale modalità confluiscono formalmente nel fondo ? Forse ai sensi dela lett. k) dell’articolo 15 del C.C.N.L. 1/4/99 ?
Più in generale cosa ne pensate e come vistate comportando rispetto a questa opportunità che almeno teoricamente potrebbe essere percorsa?
- l'incidenza della spesa di personale su spesa corrente sia inferiore al 40%;
- l'ente riduca comunque la spesa di personale rispetto al precedente anno;
- sia stato rispettato il patto di stabilità;
- sia applicato il meccanismo delle fasce di merito di cui all'art. 31, comma 2, del Dlgs n. 150/2009.
In caso positivo e in concreto le economie possono riguardare :
- percentuali di riduzione eccedenti quelle edittali previste dai commi 7,8, 9, 12 e 13 dell’ dell’articolo 6 del D.L. 78/2010;
- riordino e ristrutturazione amministrativa;
- misure finalizzate alla razionalizzazione di alcune spese di funzionamento art. 2, commi 594 e segg. legge 244/2007 (legge finanziaria 2008);
- semplificazione e digitalizzazione;
- riduzione dei costi della politica;
- riduzione costi di funzionamento anche partecipate appalti;
Quali, al di là della sopra indicata esemplificazione sicuramente imprecisa e non esaustiva, sono le spese che possono effettivamente riguardare questi piani di razionalizzazione ?
Si può andare in deroga al tetto di spesa del fondo risorse decentrate di cui all’art. 9, comma 2-bis, d.l. 78/2010 e se con quale modalità confluiscono formalmente nel fondo ? Forse ai sensi dela lett. k) dell’articolo 15 del C.C.N.L. 1/4/99 ?
Più in generale cosa ne pensate e come vistate comportando rispetto a questa opportunità che almeno teoricamente potrebbe essere percorsa?