PAWEB Forum

Versione completa: mobilità neutra anche nel 2010?
Attualmente stai guardando una versione ridotta del contenuto. Per vedere [b]la[/b] versione completa, clicca qui
Sono ormai numerosi i pareri della Corte dei Conti e della Funzione Pubblica in cui, sulla base dell'art. 1 comma 47 della finanziaria 2005, si asserisce che la mobilità in entrata e uscita da e per enti sottoposti a limiti assunzionali, è neutra per la finanza pubblica e pertanto non costituisce assunzione nè cessazione.

Gli enti locali (comparto di cui la mia amministrazione fa parte) sono ormai tutti sottoposti a limitazioni alle assunzioni dal 2011, ma nel 2010 i limiti riguardavano "solo" la spesa del personale.

La mia domanda è: per gli enti locali la mobilità era neutra anche nel 2010?

Oppure potendola sotituire con nuove assunzioni da concorso (e quindi non essendo più neutra per la finanza pubblica) si configura come cessazione/assunzione?

In quest'ultimo caso il famoso 20% riguardo alle cessazioni 2010 potrebbe essere calcolato non solo su pensionamenti e dimissioni, ma anche su mobilità.


Tutti gli enti locali sono sottoposti a vincoli alle assunzioni di personale dall'anno 2011; mentre si discute se tali vincoli sussistevano a quel momento per gli enti soggetti al patto di stabilità, stante che per quelli non soggetti al patto essi sussistevano (tetto alle assunzioni dato dalla copertura del turn over). Per cui le cessazioni per mobilità, a prescindere dall'essere intervenute in precedenza al 2011, non possono a mio avviso oggi essere considerate come cessazioni e quindi entrare nel computo dei tetti numerici (enti non soggetti al patto) o di spesa (enti soggetti al patto) per le nuove assunzioni.
Per consentire di potere considerare le cessazioni intervenute fino al 31.12.2010 in mobilità come cessazioni, se dirette ad enti locali non soggetti al patto, occorre uno specifico parere della RGS o del Dipartimento FFPP o della Corte dei Conti, parere che non è conoscenza di chi scrive.
Cordiali saluti
Arturo Bianco
Referenza dell'URL