03-02-2012, 12:16
Sono ormai numerosi i pareri della Corte dei Conti e della Funzione Pubblica in cui, sulla base dell'art. 1 comma 47 della finanziaria 2005, si asserisce che la mobilità in entrata e uscita da e per enti sottoposti a limiti assunzionali, è neutra per la finanza pubblica e pertanto non costituisce assunzione nè cessazione.
Gli enti locali (comparto di cui la mia amministrazione fa parte) sono ormai tutti sottoposti a limitazioni alle assunzioni dal 2011, ma nel 2010 i limiti riguardavano "solo" la spesa del personale.
La mia domanda è: per gli enti locali la mobilità era neutra anche nel 2010?
Oppure potendola sotituire con nuove assunzioni da concorso (e quindi non essendo più neutra per la finanza pubblica) si configura come cessazione/assunzione?
In quest'ultimo caso il famoso 20% riguardo alle cessazioni 2010 potrebbe essere calcolato non solo su pensionamenti e dimissioni, ma anche su mobilità.
Gli enti locali (comparto di cui la mia amministrazione fa parte) sono ormai tutti sottoposti a limitazioni alle assunzioni dal 2011, ma nel 2010 i limiti riguardavano "solo" la spesa del personale.
La mia domanda è: per gli enti locali la mobilità era neutra anche nel 2010?
Oppure potendola sotituire con nuove assunzioni da concorso (e quindi non essendo più neutra per la finanza pubblica) si configura come cessazione/assunzione?
In quest'ultimo caso il famoso 20% riguardo alle cessazioni 2010 potrebbe essere calcolato non solo su pensionamenti e dimissioni, ma anche su mobilità.