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Versione completa: Centrale unica di committenza per lavori, servizi e forniture in economia
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Il comma 3 bis aggiunto dalla legge 214/2011 all'art. 33 del Codice dei Contratti Pubblici impone ai Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti di affidare ad un'unica centrale di committenza l'acquisizione di lavori, servizi e forniture nell'ambito delle unioni dei Comuni, qualora esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i Comuni medesimi avvalendosi dei competenti uffici. A tenore dell'art. 121, tale disposizione contenuta nella parte II del Codice, in quanto non derogata, si applica anche ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria. Si richiede pertanto se anche per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia ci si debba obbligatoriamente avvalere della centrale unica di committenza.
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