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Versione completa: Trasformazione del rapporto di lavoro da part-time a tempo pieno
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Questo Comune, di circa 1000 abitanti, ha nella propria dotazione organica (per altro ridottissima essendo composta di 2 amministrativi ed un vigile urbano) un dipendente con qualifica C1 part-time al 70%. Un Comune limitrofo, di circa 1300 abitanti ed in carenza di personale, ha chiesto di poter usufruire del lavoro di detto dipendente per alcune ore la settimana.
Alla luce della vigente normativa quali possibilità ci sono per poter trasformare il rapporto di lavoro del dipendente in oggetto da part-time in tempo pieno, considerando che il 30% in più andrà a svolgerlo presso altro ente?
Grazie
La trasformazione vale come assunzione e deve essere giustificata con il turn over dell'anno precedente ( cessati conteggiabili). Dopo di chè puoi fare una convenzione o un comando.
Altra soluzione potrebbe essere il completamento dell'orario da parte dell'altro comune nel limite delle 48 ore complessive attraverso un'altro rapporto di lavoro a tempo determinato, come fu permesso da una finanziaria di qualche anno fà.
Intendi la possibilità offerta dall'art. 1, comma 557, della Finanziaria 2005?
Ma è applicabile ai rapporti part-time?
Ed il limite massimo di utilizzo, che è equiparato al limite massimo di ore di straordinario (36+12=48), come si determina nel caso dei rapporti part-time?

Grazie
Si conviene con la considerazione che, sulla base delle disposizioni oggi in vigore, la trasformazione di un posto istituito come part time in tempo pieno sia da considerare una nuova assunzione: quindi si copre una delle cessazioni intervenute nell'anno precedente per gli enti locali non soggetti al patto di stabilità. Il legislatore non prevede alcuna deroga nel caso in cui il completamento dell'orario avvenga a carico di altro ente. Nel caso in cui la convenzione intervenga nell'ambito del part time si ricorda che prestazioni aggiuntive possono essere richieste di regola fino al tetto delle 36 ore (o 35 se questo fosse il carico di lavoro del vigile), con una remunerazione che è maggiorata.
Si conviene che sulla base del comma 557 della legge finanziaria 2005 i comuni non soggetti al patto, le unioni e le comunità montane possono utilizzare personale di altro ente locale, previa autorizzazione, anche se lo stesso è a tempo pieno, per cui ovviamente anche nel caso di personale in part time per una quota superiore al 50% (si ricorda che per i dipendenti pubblici in part time fino al 50% non vale il principio della esclusività della loro prestazione lavorativa). In via interpretativa il Consiglio di Stato e, sulla sua scorta, il Ministero dell'Interno hanno chiarito che si applica comunque il tetto delle 48 ore settimanali medie nell'ultimo quadrimestre previsto dal DLgs n. 66/2003 per tutti i lavoratori. Per cui l'altro comune, se ha meno di 5.000 abitanti, può assumere questo dipendente a tempo determinato al di fuori dell'orario di lavoro per un periodo massimo di impegno che, sommato a quello dell'ente presso cui il dipendente presta servizio, non superi le 48 ore medie settimanali.
Arturo Bianco
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