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Versione completa: Indennità di rischio
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Indennità di rischio
(Art. 37 CCNL 14/9/2000)
1. Gli enti individuano, in sede di contrattazione integrativa decentrata, le prestazioni di lavoro che comportano continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli per la salute e per l’integrità personale, assicurando comunque le condizioni di rischio già riconosciute presso l’ente.
2. Ai dipendenti che svolgano le prestazioni di cui al comma 1, compete, per il periodo di effettiva esposizione al rischio, un’indennità mensile di L. 40.000. Ai relativi oneri si fa fronte, in ogni caso, con le risorse di cui all’art. 15 del CCNL dell’1.4.1999.
3. Sono fatti salvi gli accordi di miglior favore sottoscritti alla data del 30.6.2000.


Alla luce di quanto sottolineato nella norma sopracitata, l’erogazione di tale indennità troverebbe ugualmente legittimità nelle assenze dovute a:
a) patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
b) infortuni sul lavoro;
c) malattie per le quali e stata riconosciuta la causa di servizio;
d) stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta.
La risposta, ad avviso di chi scrive, non può che essere negativa. La norma contrattuale citata non si limita infatti a richiedere al presenza in servizio, dal che ne potrebbe conseguire forse la conseguenza che le assenze assimilate a tutti gli effetti alla presenza determinare la estensione di tale assimilazione. E' richiesta la "effettiva esposizione al rischio", per cui il compenso non spetta nel caso di dipendente in servizio ma che non svolge quelle prestazioni che configurano la condizione di rischio. In altri termini, per potere erogare questo compenso occorre accertare lo svolgimento delle attività definite come rischiose ed il dirigente/responsabile deve certificare il periodo di tempo in cui tali attività sono state effettivamente svolte. Per cui, anche nel periodo di ferie, tale compenso non spetta.
Arturo Bianco
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